Ricorso studi di settore

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA  PROVINCIALE DI

Oggetto:  Anno 2004 – IRES – IRAP – IVA  – SANZIONI – INTERESSI per la società                     S.r.l. con sede in          , via          ..

Contro:   AGENZIA  DELLE ENTRATE UFFICIO DI  RICORSO  INTRODUTTIVOCUMULATIVO

Avverso due avvisi di accertamento  emessi dall’ Agenzia delle Entrate Ufficio di                       , Via                              , distintamente
specificati:

1) Numero RF            Prot.        in data         ), relativo alla Società          con sede in Via                         domicilio fiscale, rappresentata da                 ,  nato a            ) il          , ivi domiciliato,  Codice fiscale            ;
Atto notificato il                    , r.n. 763                -3; –
Tributi accertati: IRES – IRAP – IVA- ;

2) Numero RF       (Prot.       in data         ), relativo al rappresentante legale  dell’anzidetta        S.r.l., Signor          , nato a                       il 10.04.       ivi domiciliato,Codice fiscale                   ;

– Atto  notificato il 26.    09, nr.  7                 066-2 – Tributi accertati: IRES-IRAP-IVA;

ED IN NOME E PER CONTO  DEI SOPRA SPECIFICATI SOGGETTI  D’IMPOSTA,

IL  DIFENSORE  TECNICO ABILITATO

Rag. TONIO  DETOMASO, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla  via G. Pascoli, n.27/A, 70017 Putignano (Ba); Codice Fiscale  DTM TNO 47P04 HO96B, giusta procura alle liti  rilasciata, secondo i rispettivi atti e titoli rappresentativi e personali, di
diritto, degli stessi ricorrenti, come sopra identificati, procura in calce a  questo atto di ricorso;

CON RICHIESTA

  1. DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI  DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D. LGS. N. 546/92;
  2. DI ESERCIZIO DI OGNI POTERE ISTRUTTORIO, OVE OCCORRA,  ESSENDO LA CONTROVERSIA FORIERA DI ASPETTI COGNITIVI DEL TUTTO PARTICOLARI,  NELLA PROSPETTAZIONE DELLA RATIO DI BISOGNO E DI ASSENTIMENTO DELL’ART.7 DEL  D.LGS. N.546/1992;
  3. ALL’UFFICIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AVVISANTE, DI  ANNULLAMENTO DEGLI OPPOSTI AVVISI, MEDIANTE L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO  DELL’AUTOTUTELA, AI SENSI DELL’ART. 68 DEL D.P.R.  287/92 E DELL’ART.2 QUATER DEL D.L.
    30.09.1994, IN LEGGE 30.11.1994, N.656 E DELLE DIRETTIVE APPLICATIVE E  REGOLAMENTARI DETTATE DALLE ISTITUZIONI
    GERARCHICHE SOVRAORDINATE.

———-O———-

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero  professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dalla                   . S.r.l. (a cura
della Rappresentante Legale pro tempore di essa), e dalla persona fisica     xxxx            quale  rappresentante legale della società, secondo i rispettivi titoli di diritto e  di tutela, come da rispettiva imputazione dei n. 2 avvisi emessi dall’Agenzia  delle Entrate di                        ,
essendo ai due soggetti giunti a notifica gli Avvisi di Accertamento.

Egli, in esecuzione del detto  ricevuto mandato difensivo, ha riscontrato la totale infondatezza ed  illegittimità degli anzispecificati Avvisi Erariali, pertanto, ai sensi  dell’art.18 e seguenti del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.

R I C O R R E

a Codesta On.le Commissione  Tributaria Provinciale, quale Giudice a Quo, affinché eserciti la relativa  cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs.  n. 546/1992, e s.m..

PREMESSA  AI  M O T I V I  DEL  RICORSO

I due Avvisi di Accertamento, nel  loro costrutto formale, sostanziale, logico e giuro-impositivo, in abbinata  constatata ricorrenza della connessione per natura tra gli stessi sul piano dei  motivi, dei fatti, dei criteri di discrimine dei presupposti, dei tributi,  dell’oggetto e di ogni altro elemento giuridicamente considerabile, nella ratio  dell’art. 29 del D.Lgs. n.546/1992 e s.m. e delle norme del C.P.C., configurano
la Condicio Iuris di proponibilità “cumulativa”  del presente ricorso. Trattasi cioè di unico  fatto economico generatosi nella    xxxxx
assunto dall’Ufficio come ipotesi di aggiuntiva obbligazione d’imposta a  carico dei detti soggetti, tanto che i due Avvisi Fiscali si pongono in lineare  connessione soggettiva ed oggettiva, per i quali il sottoscritto, negli stessi  termini di connessione ed unitarietà, difensivamente si costituisce dinanzi a  Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale.

MOTIVI  DEL RICORSO

IN FATTO

1)  L’Agenzia delle Entrate Ufficio di          notificava a mezzo raccomandata l’invito a  comparire in Ufficio, n. I     /2009, prot.
33     ,
dell’11   2009 ( all.1), e ad esibire una quantità  ragguardevole di documentazione contabile per il giorno 30.00.200x

2)  Il giorno 30.00.200x veniva redatto il Verbale di consegna documenti (all.2);
3)  Con tutti i  documenti richiesti dall’Ufficio e consegnati, la parte produceva dettagliata  memoria (all.3) con la quale riferiva sulle ragioni dell’utile d’esercizio  inferiore rispetto agli studi di settore e dichiarava  la corrispondenza a verità dei fatti;      

4)  Dalla consegna dei documenti, il contribuente non è  stato più interpellato, né c’è stato alcun CONTRADDITTORIO.

5)  In data 26.00.200x sono stati notificati gli avvisi di accertamento, qui  impugnati, che indicano, a carico della Società        S.r.l., maggiori ricavi accertati per €        ,00, le imposte dovute per IRES  €             , per IRAP €          ,00, per IVA € 13,00, e sanzioni per  € 10 più € 1.00.  

La disamina degli atti  emanati dall’Ufficio, giudicati irragionevoli, rende opportuno e necessario  porre la questione preliminare, che sarà trattata in fatto ed in diritto, senza  aver tuttavia prima evidenziato alcuni aspetti peculiari:

INVITO A  PRESENTARSI PROT. N.         dell’        – 

    • La fuorviante richiesta
      della documentazione contabile relativa alla società       S.r.l. (SOGGETTO CON PERSONALITA’  GIURIDICA)  e contestuale richiesta
      di elementi di cui alla tabella allegata al DM 10/09/1992 ( Redditometro e  altri indici di spesa, in attuazione dell’art. 38 co.4 del D.P.R.600/73) metodo  che si applica alle persone fisiche e mai alle persone giuridiche!. L’invito  così come strutturato complica la comprensibilità del rapporto che l’Ufficio  intende porre in essere con il soggetto destinatario dell’invito.
    • VERBALE DI  CONSEGNA DOCUMENTI-
      • Dà atto che la parte in data  30          20      ha presentato:
      • La memoria difensiva;
      • Delega  a rappresentare la società         S.r.l.;
      • La documentazione richiesta  dall’Ufficio con invito n. I0009.
      • Detto verbale non contiene  altro.
  • AVVISO DI  ACCERTAMENTO RF 3      09All’avviso di accertamento non è allegato lo studio di settore che
    indichi come si perviene alla determinazione dei maggiori ricavi;
  • Quanto è scritto alle pagg. 3 e 4 dell’avviso è proposto  dall’Ufficio come “ MOTIVAZIONE DELL’UFFICIO”; ma va subito detto
    certamente che trattasi di “ rilevazioni e constatazioni di fatti e quindi  non possono assurgere a rango di motivazione ”;
  • Alla pag. 4 sono riportati dati dichiarati dal contribuente, esposti  con passaggi pretestuosi e, subito dopo la prima tabella in alto, con
    considerazioni inammissibili nell’ottica del giusto procedimento  tributario: “ Pertanto, le eccezioni  proposte risultano in massima parte infondate e comunque sfornite di  documentazione probatoria, e quindi l’incongruenza dei ricavi dichiarati  per l’anno 2004 segnalata dallo studio di settore risulta fondatamente  attendibile “. Qui l’Ufficio va oltre, eccede, fa leva su un potere discrezionale  liquidando la questione senza rendersi conto che sta sbagliando. Infatti,  quando il contribuente riferisce della crisi aziendale, della precaria ed  insufficiente liquidità, della necessità di effettuare aumenti di capitale  sociale e versamenti in conto aumento capitale sociale, che il costo del
    personale dipendente è alto, non fa altro che comunicare all’Ufficio alcuni  atti interni privatistici all’azienda, ed altri notarili con pubblicità
    esterna perché regolarmente depositati presso il Registro delle Imprese, pertanto  cosa significa “sfornite di   documentazione probatoria se l’Ufficio non li richiede !!!”.
  • Alla pag. 5, l’Ufficio dopo aver ricavato la percentuale media di  ricarico prendendo a base gli anni precedenti, determina il reddito
    d’impresa ai sensi dell’art. 39, 1° comma, lett. d) del D.P.R. 600/73.

CIOE’ L’UFFICIO PROCEDE  ALL’ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO AVVALENDOSI DI PRESUNZIONI COSTRUITE SU  ALTRE PRESUNZIONI (STUDI DI SETTORE) ED ENTRAMBE LE PRESUNZIONI SEMPLICI NON  SONO GRAVI, NE’ PRECISE, NE’ CONCORDANTI, NE’ L’UFFICIO HA CONTESTATO E/O  DIMOSTRATO IN BASE ALLE SUDDETTE PRESUNZIONI L’INCOMPLETEZZA, LA FALSITA’ O  L’INESATTEZZA DEGLI ELEMENTI INDICATI NELLA DICHIARAZIONE (art.39,lett.d), 1°  comma, DPR 600/73 .

  • L’atto di accertamento è disarticolato  e non illustra il passaggio logico-giuridico seguito dall’Ufficio dall’inizio  procedimento fino alla determinazione dei maggiori ricavi e conseguente  emissione dell’avviso di accertamento. Alla pag. 10  dell’accertamento è irrogata la sanzione amministrativa n. 4 riferita alla  mancata o irregolare tenuta, conservazione, rifiuto di esibire, dei registri di  cui all’art. 23 e/o 24 e/o 25 e/o 39, ai sensi dell’art. 9, comma 1 e 3 del D.  Lgs. 18.12.97 n. 471, con un minimo di €xxxxx,00 ed un massimo di € xxxx,00, pur
    non essendo stata contestata dall’Ufficio alcuna irregolarità
    .

Appare evidente che l’Ufficio  non ha rispettato nè le regole formali, né quelle sostanziali per chiaro contrasto
tra situazione su cui l’atto amministrativo  è destinato ad incidere e la previsione delle norme. L’atto è viziato per  eccesso di potere, per inesatta individuazione e falsa rappresentazione della  realtà del soggetto accertato. La realtà della xxxxxx S.r.l. è quella  dichiarata negli atti fiscali e nelle memorie, ovvero di  illiquidità, assenza di redditività e ridotto  volume d’affari che si assottiglia di anno in anno e quindi, in via preliminare,
sono trattate le due distinte fasi che devono contraddistinguere l’attività  dell’Ufficio tributario, ovvero quella dell’accertamento e quella della
determinazione dei ricavi, rilevando fin d’ora l’annullabilità dell’atto  amministrativo
.

QUESTIONI
PRELIMINARI:

LEGITTIMITA’ DELL’ACCERTAMENTO

FATTO

DESCRIZIONE  DELL’ATTIVITA’ SVOLTA DAL RICORRENTE- Va subito detto che la xxxxx S.r.l. non produce beni  in serie ma su commessa. Prevalentemente, la società si occupa di arredo negozi,  realizzazione di mobili e porte che sono richiesti su misura. Data la  particolarità del prodotto, che richiede molta manualità, in azienda devono  necessariamente essere presenti durante tutto l’arco dell’anno operai  specializzati, competenti, dovendo lavorare materiali di pregio e assai  costosi. Ciò comporta che l’azienda per fronteggiare le commesse, a volte  numerose ed a volte poche, è costretta, comunque, a mantenere in organico un  certo numero di operai qualificati a vantaggio della qualità offerta al cliente,
ma a netto svantaggio economico per l’azienda la quale sostiene un elevato  costo di manodopera; tuttavia non c’è modo diverso e meno oneroso di gestire la  produzione se si vuole essere pronti nei momenti in cui vi è più necessità di  maestranze. Quando le commesse di un mese sono poche, le maestranze sono  brave ad adeguare il tempo disponibile al prodotto in lavorazione !!!.  Il prodotto ha bisogno di essere lavorato da mani  esperte e gran parte delle fasi di lavorazione sono eseguite a mano e, sebbene  si conoscono i tempi di esecuzione delle fasi, è praticamente impossibile  rispettare i tempi standard, in quanto durante la lavorazione si presentano  decine e decine di problemi da risolvere e, soprattutto, un pezzo non è mai  uguale ad un altro.. E’ DIMOSTRABILE IN OGNI MOMENTO VENENDO IN AZIENDA CHE CON  L’ORGANICO IN ESSERE LA SOCIETA’ POTREBBE PRODURRE ESATTAMENTE IL DOPPIO, se  solo potesse contare su un costante flusso di commesse.

Per l’anno 2004, in particolare, le commesse sono diminuite  drasticamente e si è registrato un consistente aumento nel costo delle materie
prime, fino al 30%.

Quanto innanzi sul fronte e l’evoluzione dinamica dei  costi che non hanno trovato un corrispondente aumento del prezzi di vendita, se
non in misura contenuta e comunque non superiore al 10%, sia per rimanere  competitivi sulla piazza, sia perché la domanda era accompagnata già da prezzi  di riferimento e guidati, in considerazione della generale crisi in  Italia.    

DIRITTO

A) FASE DELL’ACCERTAMENTO A).1.GRAVE INCONGRUENZA E  DIFETTO DI MOTIVAZIONE-L’art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n.331
in L. 29.10.1993, n. 427, in particolare, ha previsto l’elaborazione degli  studi di settore in relazione ai vari settori economici di esercizio delle
attività imprenditoriali e professionali “ al fine di rendere più efficace  l’azione accertatrice”. Ai sensi dell’articolo in esame, gli studi sono
strumenti elaborati dall’Amministrazione finanziaria, secondo la procedura così  articolata:

  • Identificazione di campioni significativi  di contribuenti appartenenti ai medesimi settori, che presentano, cioè,
    caratteristiche aziendali simili;
  • Controllo di questi campioni “allo  scopo di individuare elementi caratterizzanti l’attività esercitata”.

Il non corretto uso della  metodologia degli studi di settore, nella linea del sistema garantista cui la Carta Costituzionale si ispira,  non
soddisfa almeno per due argomenti :

per primo:

  • la notifica di un avviso di accertamento ha conseguenze in sè  sanzionatorie, essa implica, infatti, un pregiudizio per il contribuente,
    sopratutto economico, essendo l’atto suscettibile di diventare definitivo e  motivo dell’iscrizione a ruolo di una parte delle imposte accertate;

per
secondo
: manca l’identificazione del campione di contribuenti, economicamente coerenti, assunto per la formazione della “ base di riferimento “, poichè nè la  nota tecnica e metodologica, nè altre fonti ufficiali forniscono chiarimenti  sullo specifico punto. In via astratta o il riferimento è a posizioni  soggettive verificate mediante attività ispettive e di riscontro ( ma anche  tale ipotesi lascia pur sempre dei margini di incertezza ) oppure  l’enucleazione è scaturita dal confronto con indici di produttività o di redditività forniti dalle categorie economiche interessate, cioè di parte;

  • non sempre esistono  correttivi territoriali, nè a livello Regionale nè a livello di centro abitato  in cui l’attività viene esercitata. Ciò significa che in base agli studi di  settore la stessa attività commerciale o professionale al centro di Milano o in  un paese ipotetico della Puglia con meno di 1000 abitanti dovrebbe, produrre il  medesimo fatturato e lo stesso volume di compensi. La mancanza di certezza,  quale indice di attendibilità, è conseguenza (dannosa) inevitabile delle  procedure per valori medi. Sarebbe davvero pretestuoso pretendere di  raggiungere, per tale via, risultati conseguibili esclusivamente con  metodologie analitiche per cui, una volta optato per uno schema
    sintetico-induttivo, occorre gioco forza accettare anche possibili profili  negativi quale inevitabile conseguenza del sistema procedurale prescelto.

L’ultimo periodo dell’art. 62-bis stabilisce,  infine: “ Gli studi di settore sono approvati con Decreti del Ministero delle Finanze, da pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995 ( prorogato al 31.12.1998  dall’art.3, co. 124, L. 23.12.1996, n. 662), possono essere soggetti a
revisione
ed hanno validità ai fini dell’accertamento a decorrere dal  periodo di imposta 1995”( termine differito al 31.12.1998 ); risulta subito
evidente l’incerta affidabilità dello strumento statistico e sicuramente ogni  volta che la stessa Amminstrazione Finanziaria, per qualsiasi ragione,
deve  revisionare uno o più studi di  settore.   

L’art. 62-sexies, comma 3, dello stesso Decreto, che  rappresenta la norma di riferimento in tema di accertamento  da studi di
settore, stabilisce, invece, che gli accertamenti (analitici-induttivi) di cui  agli artt. 39, co.1, lett. d), del D.P.R. 29.9.1973, n. 600 (imposte dirette) e
54 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (IVA) “ possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi  incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente  desumibili  dalle caratteristiche e dalle condizioni di  esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore”. Come si evince dalla lettura della  disposizione, l’art. 62-sexies, comma 3, citato non ha previsto che la determinazione
del reddito o dei ricavi
avvenga sulla base degli studi di settore, come  invece è detto nelle disposizioni che disciplinano i precedenti strumenti di
accertamento quali “ Coefficienti art. 12 della L. 154/89, Contributo  diretto lavorativo – L. 427/93,  Redditometro – art. 38, 4 c D.P.R. 600/73, Regime forf, Parametri art. 3  L. 549/95”. Al contrario, lo studio di settore, viene investito  semplicemente della funzione di agevolare l’espletamento da parte dell’Amministrazione  Finanziaria della funzione accertativa, permettendo alla stessa, in  presenza di gravi incongruenze, di procedere ad accertamento analitico-induttivo.

L’art. 62-sexies, comma 3, richiede espressamente,  per  legittimare l’accertamento (fondato), che si verifichi una grave  incongruenza tra i ricavi, i compensi dichiarati dal contribuente e quelli fondatamente  desumibili dagli studi di settore. Il legislatore, pertanto, non ha  ritenuto sufficiente il risultato degli studi di settore come fatto noto per  determinare acriticamente i risultati conseguiti dal contribuente, ma ha  richiesto ulteriormente la presenza di “ gravi incongruenze” tra questi  ultimi e gli studi di settore. Inoltre, la grave incongruenza non può
affatto essere rappresentata dallo stesso scostamento rispettto agli studi di  settore, come sostenuto dall’Amministrazione Finanziaria, la quale ritiene che  la gravità dell’incongruenza debba assumersi nel senso che è tale per il solo  fatto che si verifica semplicemente un disallineamento con i valori risultanti  dallo studio, quindi, che i maggiori ricavi risultanti dallo studio  rappresentano sempre una incongruenza di per sè grave.

Il solo scostamento tra i ricavi dichiarati e  quelli derivanti dall’applicazione degli studi non costituisce di per sè la grave  incongruenza ma legittima semplicemente l’Ufficio ad effettuare l’accertamento analitico-induttivo  di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/73, previa esaltazione  della consistenza della grave incongruenza, e non certamente ad effettuare in  via presuntiva “ tout court”  IL  RICARICO sul costo di produzione.  La  Suprema Corte è andata oltre, chiarendo, in sostanza, che la mera  difformità delle percentuali di ricarico applicate, rispetto a quelle emergenti da studi di  settore, non legittima un accertamento analitico-induttivo, ma occorre che le risultanze degli  studi di settore siano “ confortate da altri indizi”.

Va detto che l’art. 10 della Legge n. 146/98 non ha  assolutamente modificato il quadro normativo di riferimento dal momento che,  disciplinando le “ modalità di attuazione degli studi di settore”, trattasi di semplice  norma di attuazione  delle disposizioni contenute
nell’art. 62-sexies del D.L. n. 331/93, il quale è e rimane l’unica norma di  riferimento in tema di accertamento da studi di settore. L’art. 10 citato non  incide in alcun modo sull’operatività di tale requisito indefettibile, anche in  forza del rinvio agli “accertamenti basati sugli studi di settore di cui  all’art. 62-sexies”, che presuppone la volontà del legislatore di richiamare  l’intero ambito di operatività di tale norma, comprese le condizioni in essa  contenute. Ne consegue che il presupposto per procedere  ad un accertamento analitico-induttivo fondato sugli studi di settore è,
pertanto, soltanto la sussistenza di una grave incongruenza tra i ricavi  dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione degli studi; grave
incongruenza che deve sussistere
ancor prima di procedere all’accertamento e che l’Ufficio è  comunque tenuto a dimostrare e ad indicare nel proprio accertamento, il  quale non può essere, quindi fondato esclusivamente sulle risultanze degli  studi di settore, né tanto meno su una percentuale media di ricarico, pena  l’illegittimità dello stesso per violazione dell’art. 62-sexies D.L. n.  331/1993. L’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio  sulla base del predetto scostamento, senza la motivazione circa i presupposti  che hanno legittimato l’Ufficio a procedere all’accertamento, sarebbe del tutto  carente  di motivazione, stante il disposto dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del  contribuente, Legge 27.7.2000, n.212, in base al quale tutti gli atti  dell’Amministrazione Finanziaria devono essere motivati, indicando i  presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione  dell’Amministrazione stessa. Quando si legge che gli accertamenti di cui  agli artt. 39, co. 1, lett.d), del D.P.R. n. 600/73 e 54 del D.P.R. n. 633/72 “  possono  essere fondati  anche sull’esistenza di gravi  incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli  fondatamente desumibili… dagli studi di settore” significa che la legge ha  inteso solo individuare una particolare “fattispecie” suscettibile di  accertamento analitico-induttivo, fermi restando le cautele ed i presupposti della citata lett. d) del
primo comma dell’art. 39, del D.P.R. n. 600/73 e dell’art. 54 del decreto IVA. In altri termini, le divergenze ipotizzate  tra risultati contabili e risultati dello studio di settore non  autorizzano l’ufficio finanziario ad accertare a carico del contribuente un  imponibile pari o diverso al risultato dell’elaborazione statistica ma, viceversa, autorizzano  l’Ufficio (solo) ad adottare i criteri di accertamento indicati nella predetta  lettera d), con l’obbligo di confrontare ( e supportare) il  risultato dello studio con presunzioni gravi, precise e concordanti, nella considerazione che lo  studio non esprime ricavi/compensi “effettivi” ma solo “ragionevoli” in  condizioni ordinarie ( l’ordinarietà operativa dell’azienda va ricercata sempre  e valutata in tutti gli aspetti tipici e caratteristici della stessa, non  esclusi quelli finanziari a breve e medio termine). E’ in questa direzione che l’Ufficio, una  volta verificato che gli elementi dello studio di settore siano corretti  numericamente, deve dapprima dotarsi della motivazione e della prova per poi  procedere alla  determinazione dei  maggiori ricavi; solo per questa via “ prova-accertamento-determinazione “ si
accredita il giusto ed equo procedimento sia per l’Erario che per il cittadino  contribuente.

A).2.CONTRADDITTORIO CON IL  CONTRIBUENTE L’Amministrazione Finanziaria ha previsto  l’invio al contribuente di un invito al contraddittorio, art.10, comma 3 bis,  L. 08.05.1998, n.146, contenente “ gli elementi rilevanti ai fini  dell’accertamento al fine di pervenire alla definizione” ( Circ. Del Ministero  delle Finanze n. 110/E del 21.6.1999- punto 7). In tutte le circolari emanate dall’Agenzia  delle Entrate, e da ultimo la 5/E/2008, in tema di accertamento da studi di  settore è sempre stata vivamente consigliata agli Uffici, tenendo conto delle
disposizioni che regolano il procedimento di accertamento con adesione, la  procedura di invitare preventivamente il contribuente per il contraddittorio,  prima di procedere con l’accertamento effettivo. Riesce difficile comprendere  come mai l’Ufficio di Gioia del Colle non si attiene alle disposizioni  impartite dalla propria Direzione Generale!. Il contraddittorio è sempre obbligatorio; lo  dispone l’art.10, comma 3 bis della L. 8.5.1998, n.146 nel dettare le “  modalità di utilizzazione degli studi di settore “ nell’attività di  accertamento per la via dell’art. 39, primo comma, lettera d) del D.P.R. 29.9.73,  n.600. Il contraddittorio è fase insopprimibile atteso che il contribuente, per  mille ragioni, potrebbe definire l’accertamento avvalendosi delle disposizioni sull’accertamento  con adesione, come da previsioni del D. Lgs. 19.6.1997, n. 218. Assume, quindi,
rilevanza la fase del contraddittorio con il contribuente, e le osservazioni  formulate dai contribuenti nel corso del contraddittorio dovranno essere  attentamente valutate, così come dovranno essere adeguatamente motivati sia  l’accoglimento che il rigetto delle stesse.

Con riferimento agli studi di settore, va  comunque rilevato che la Corte conferma la natura di atti amministrativi  generali di organizzazione rivestita dagli studi, i quali non possono ritenersi  sufficienti affinchè l’Ufficio effettui l’accertamento. Occorre, secondo la Sentenza
n. 17229/06
, che l’attività di accertamento conseguente anche agli studi di  settore sia completata dal principio generale del giusto procedimento, cioè  consentendo al contribuente di intervenire già in sede procedimentale  amministrativa, prima di essere costretto ad adire il Giudice Tributario. Il rispetto della procedura incardina il  giusto procedimento che è necessario affinché si osservino le regole e si
instauri la trasparenza tra Erario e cittadino contribuente. Quando l’Ufficio  ignora questa proposizione prescrittiva  regola  è inevitabile il verificarsi del danno morale e materiale anche in capo alla  stessa Amministrazione ed al contribuente.
Se poi manca del tutto il contraddittorio,
non può che constatarsi la nullità degli accertamenti per effetto della legge 311/2004  che ha introdotto il nuovo comma 3 bis all’art.10 della legge n. 146/1998 dal  carattere imperativo; ( Corte di Cassazione Sentenza n. 17229 del  28.7.2006 e  Sentenza n. 11/12/2007
del 20.2.2007 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari.).     

B) FASE DELLA   DETERMINAZIONE DEI RICAVI B).1.ONERE  DELLA PROVA– L’Ufficio non ha dato alcuna prova dei maggiori
ricavi accertati, ma si limita ad applicare al costo di produzione la percentuale  del 18,73%, desunta dalla media delle percentuali riscontrate per gli anni 2002  e 2003, già dichiarate dal contribuente. Il ragionamento avanzato dall’Ufficio  è fin troppo elementare e privo di qualsiasi tratto di credibilità giuridica e  fattuale. Infatti, l’Ufficio dimentica che l’azienda è un insieme di fattori  che mutano continuamente nel corso dell’esercizio a causa delle sollecitazioni  gestionali interne ed esterne legati all’andamento delle vendite, del mercato,  degli acquisti, della concorrenza, della crisi, della diversità dei prodotti e,  principalmente, dalla lavorazione che non è in serie (falegnameria). Di  sicuro l’azienda opera non in funzione degli studi di settore ma seguendo la  logica d’impresa e di mercato. L’azienda è dinamica ed un esercizio non  è mai paragonbabile ad un altro.

Vertendo in tema di  presunzioni semplici è l’Ufficio che deve provare l’esistenza di attività non  dichiarate e non il contribuente, il quale, durante l’esercizio, a mezzo delle  scritture contabili ed i libri sociali, fotografa giornalmente gli accadimenti  aziendali e si costituisce istantaneamente la prova delle proprie attività, nè  più nè meno, osservando due leggi cardine del diritto tributario : il D.P.R.22.12.1986  n. 917 e il D.P.R. 29.9.1973, n. 600, ed ovviamente conservando almeno per 10  anni tutta la documentazione.    Prima della  determinazione dei maggiori ricavi l’Ufficio deve indicare e motivare  l’esistenza “della grave incongruenza“, per la cui definizione escluse le  frasi generiche di rito, dovrà possedere la specifica prova supportata dal  ragionamento logico giuridico adottato per pervenire al risultato del maggiore  ricavo. Ora, come è possibile sostenere la grave incongruenza se questa è  il risultato della differenza tra i ricavi dichiarati dal contribuente e  quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle  condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli  studi di settore ( art. 62 sexies, comma 3, del D.L. 30.8.1993, n. 331),  se lo studio di settore non è stato allegato  all’accertamento, nè è stato preventivamente oggetto di esame IN  CONTRADDITTORIO AI SENSI DELL’ART.5 DEL D.LGS. 19.6.1997, N. 218, al fine di  costituire l’attendibilità degli studi di settore?.

La determinazione dei  ricavi sarà la conseguenza, ragionevolmente possibile e verosimile, della  considerazione degli ulteriori elementi rapportati all’applicazione delle  tabelle, calcoli degli studi di settore. Al contribuente vanno spiegati i  passaggi logici giuridici seguiti per giungere alla determinazione dei maggiori  ricavi. L’Ufficio, invero, lo deve dimostrare con le normali regole delle  presunzioni ( CC 8 apr.2004/5899; CC 24.2.2004/3646; CC 9.2.2004/2431),  considerato, altresì, che il risultato del procedimento induttivo è pur sempre  una presunzione che deve avere tutti i requisiti di gravità, precisione e  concordanza che le conferiscano la forza di una prova (CTP di Bari, sez. I, 25.7.2005, n. 115, CTR di Bari  Sez. VIII, 19.10.2005, n.85, CTR di Bari Sez.  III, 8.9.2005, n.80).  Sia le norme che la giurisprudenza, oltrechè la  stessa prassi dell’Agenzia (circolare 5/E/2008), affermano che dagli studi di  settore deriva una presunzione semplice. In quanto tale, l’onere della  prova, alla luce dell’articolo 2729 del C.C., non può che spettare all’Amministrazione  Finanziaria. Lo stesso D.L. 185/08, peraltro, conferma queste conclusioni, con
le disposizioni relative ai nuovi inviti al contraddittorio.

B).2.DIFETTO  DI MOTIVAZIONE E DISAPPLICAZIONE DELL’ATTO. L’Ufficio è tenuto ad allegare  all’accertamento i Decreti, i Regolamenti con i quali portare  a conoscenza delle parti e del Giudice come è pervenuta al risultato degli  studi di settore.

L’obbligo della piena  ed efficace motivazione garantisce innanzitutto il diritto di difesa del  contribuente, altrimenti difficile da esercitare con la necessaria  consapevolezza se essa non consentisse di comprendere la sostanza della pretesa  fiscale e non si può certo affermare che lo strumento studio di  settore, così come congegnato ed articolato, se non illustrato in tutto il suo  percorso, possa costituire motivazione.

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MERITO

IN DIRITTO

  • DIFETTO ED INESISTENTE MOTIVAZIONE DEGLI ATTI DI  ACCERTAMENTO – NULLITA’ –  VIOLAZIONE  DELL’ONERE DELLA PROVA.      

A) Esaminata la questione preliminare, le “motivazioni” dell’Ufficio  assumono il carattere “ dell’apparenza” e sono da classificare in due distinte
attività. Una rilevante parte, pagg. 4 e 5 dell’avviso, costituisce solo descrizione  dei dati relativi al soggetto accertato, ovvero constatazione, ossia assenza di  attività apprezzabile al fine cui è destinato l’atto e come tale non ha ragione  di trovarsi in motivazione perché non è motivazione, e l’altra, priva di  qualsiasi prova, l’insieme di apparenti presunzioni non aventi i presupposti neppure  minimi della gravità, precisione e concordanza. Infatti, l’Ufficio rileva i  dati contabili della società, li assembla in tabelle, effettua la media di due  percentuali di ricarico (pag.6)  e li
applica al costo del prodotto ottenendo un numero diverso da quello dichiarato  dalla parte, convinto di aver stabilito il “VANGELO”. Ecco che agendo nella  fascia di eccesso di  potere dice “ se il ricarico medio è questo i  ricavi sono questi, quindi ti accerto… perché quelli sarebbero dovuti
essere e sono i ricavi per l’Ufficio;
trattasi evidentemente di RAGIONAMENTO EVERSIVO  ed ILLEGITTIMO pretendere di imporre un  teorema fiscale aritmetico alle regole d’impresa, alle dure regole di mercato, omettendo  di considerare che l’azienda in questione non produce in serie ma tutta  l’attività è PRETTAMENTE ARTIGIANALE SU MISURA ED ESIGENZA DELLA CLIENTELA.  L’accertamento così come strutturato, ovvero l’Ufficio richiama l’art.39 del  D.P..R. 600/73, FA USO PARZIALE DEGLI STUDI DI SETTORE, DETERMINA I RICAVI COL  METODO DEL RICARICO, è iniquo ed illegittimo, ma soprattutto E’ UN  ACCERTAMENTO AUTOMATICO INVASIVO NON PREVISTO DAL D.P.R. 600/73, né  prevedibile da alcuna altra norma, né tanto meno da modi comportamentali  corretti e rispettosi della dignità dell’individuo.  La motivazione dell’Ufficio
è pretestuosa, inesistente, invalida, viziata, inesatta. E’ quindi,  evidente che la validità degli atti cessa quando la motivazione non c’è o è
carente o è apparente, o infine è insistente. Invero, l’Ufficio (pag.5) dice “ pertanto, per quanto suesposto, si determina  il reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2004, ex art. 39, 1° comma, lett. d)  del D.P.R. 600/73, così come segue …” Se le regole e le norme da  osservare nella fattispecie sono quelle dell’art. 39, 1° comma, del D.P.R.  600/73, allora va subito detto che i maggiori ricavi così come determinati  dall’Ufficio (ricarico), sono un nulla non configurandosi la presunzione col carattere della  gravità, della precisione e della concordanza. La conseguenza è nella
nullità degli atti. Come ha ribadito la Commissione Tributaria Regionale di  Bari, Sez. 7, Sentenza n. 103 del 26 giugno 1999, “Il meccanismo dell’induttivonon può essere utilizzato in ogni e qualsiasi situazione, ma solo in  presenza di determinati presupposti che ne condizionano la validità sul  piano normativo. Inoltre è altrettanto noto che l’atto conclusivo della  procedura di accertamento, che manifesta all’esterno l’esercizio del potere  impositivo della Pubblica Amministrazione, deve essere sorretto da idonea e congrua  motivazione perchè possa ritenersi garantito il pieno e puntuale esercizio  del diritto di difesa del contribuente. Se la presunzione non ha i connotati  previsti  dalla legge non può racchiudere
gli ulteriori caratteri della gravità, precisione e concordanza indicati in  modo espresso dall’art.
39, comma 1, del D.P.R. 29.9.1973,
n.600.
  La motivazione risulta,  altresì, inidonea poichè per il procedimento di controllo, assume rilevanza la  fase del contraddittorio con il ontribuente, che, come avverte la Circolare   Ministeriale 157/E del 7.8.2000, consente agli uffici fiscali di conoscere e  considerare le specifiche caratteristiche dell’attività esercitata e di  adeguare il risultato dell’applicazione dei parametri (studi di settore) alla  particolare situazione dell’impresa o della  professione esercitata. La stessa Circolare 157/E prosegue,  affermando che: “ Gli Uffici dovranno attentamente valutare i fatti e le  circostanze rappresentati dal contribuente, al fine di pervenire alla  definizione dell’accertamento in sede amministrativa”.     

L’avviso di accertamento in  genere va motivato sotto due profili concettualmente e giuridicamente  distinti: da un lato occorre giustificare l’esistenza dei presupposti che  legittimano l’accertamento induttivo,  dall’altro devono essere indicate le ragioni che supportono i calcoli
effettuati per la determinazione del maggior reddito.
L’obbligo di una adeguata  motivazione degli atti amministratrivi che incidono su situazioni giuridiche  soggettive ( qualificabili vuoi come diritti soggettivi vuoi come interessi  legittimi) del contribuente, costituisce un principio generale del nostro  Ordinamento Giuridico, come tale applicabile anche nel sistema normativo  tributario, nonchè un principio di civiltà giuridica tendente a salvaguardare  la fondamentale ed insopprimibile esigenza di circondare la sfera patrimoniale  del contribuente di un adeguato strumento di garanzia, consentendo il controllo  giurisdizionale dei limiti legali del potere di imposizione ( così Cass.  10.1.1973, n.24, Corte Cost. 8.2.1966, n.7 e  Cons. di Stato 30.4.1966) ed assicurare, quindi in ogni caso al contribuente, di fronte alla  pretesa tributaria una difesa adeguata delle proprie ragioni ( Cass.  26.10.1988, n. 5783; 13.7.1989, n.3285; 20.11.1989, n. 4966).  Un sensibile rafforzamento  della tutela della posizione del contribuente discende dalla previsione  dell’art. 3 della Legge n. 241 del 1990, che ha generalizzato  l’obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti amministrativi. Il comma 3  del citato art. 3 precisa che la stessa motivazione deve estendersi ai  presupposti di fatto ( indicazione dei fatti, degli atti, degli elementi, delle  circostanze che, in quanto preesistenti all’esternazione della volontà  amministrativa, sono stati oggetto di valutazione o comparazione) ed alle  ragioni giuridiche ( indicazioni delle argomentazioni in punto di diritto, a  fondamento dell’atto, quali indicazioni legislative, regolamentari,  giurisprudenziali o anche dottrinali) che hanno determinato la decisione  dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, norma  ripresa integralmente nell’art. 7 della Legge 27.7.2000,n. 212 ( Lo Statuto  del contribuente). E allora dinanzi a così tanta chiarezza operativa perché l’Ufficio  fiscale si assenta dai suoi doveri ?. E’ chiaro, quindi, che la  semplice citazione nell’accertamento di una o più norme regolatrici del sistema  tributario, unitamente alla replica alle memorie del  contribuente,  in mancanza di idonea indicazione  dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la  decisione dell’amministrazione, nonchè degli elementi oggetto di calcolo,  non può mai costituire “motivazione”. L’Ufficio nella motivazione si limita a contrastare  (ignorare) (atteggiamento negativo) le ragioni per le quali il contribuente  non può aver raggiunto l’ammontare dei ricavi indicati nello studio di settore.  L’attività contrastante dell’Ufficio non è qualificabile “MOTIVAZIONE”  ma attività di chi riveste il ruolo impositivo esecutivo sul contribuente;  ruolo che, in questo caso, è stato svolto dall’Ufficio con scarsa capacità  valutativa, di discrimine tra vero ed attendibile e falso e senza “contatto”  con il contribuente. Non serve a nulla quindi reprimere,  non ammetterle perché ignorate, non valutare, irragionevolmente le ragioni del
contribuente che ha riferito all’Ufficio e chiesto di tenere conto nella  valutazione ed esame obiettivo della posizione soggettiva, perché tanto è stato  detto e provato e che ora sono sottoposti al vaglio di Codesta On.le  Commissione:  Dalle memorie in risposta  all’invito, all. 3: “…ritiene

dover illustrare  l’andamento economico dell’attività d’impresa e fornire le notizie, specie  quelle di natura commerciale, riguardanti i ricavi d’esercizio. Preliminarmente  ritiene che nel caso di specie, l’accostamento ricavi da studi di settore ai  ricavi dichiarati dalla società non trovi conferma nel sistema accertativo,  poiché già da una prima analisi del meccanismo studi di settore così come  congegnato, emerge immediatamente il suo maggior punto critico: qualsiasi  procedura di determinazione induttiva del reddito, compresa quella che si basa  sulle più raffinate e sensibili architetture statistiche, non potrà mai tenere  conto di tutti i fattori che influenzano direttamente o indirettamente la  capacità produttiva del contribuente, né  determinare, rispecchiare, la realizzata effettiva situazione reddituale del  soggetto campionato. 

Gli studi di  settore trovano applicazione quale strumento indiziario in tutte le situazioni  di “ normalità economico-operativa “, mentre non lo è in presenza di fattori  aziendali non previsti e non prevedibili dalla norma tributaria, che,  necessariamente, vanno lasciati alla valutazione, apprezzamento e decisione  del titolare del procedimento cognitivo. Espone La società xxxx S.r.l. è un soggetto  fiscalmente trasparente, basti allineare tutti gli esercizi di vita per subito  rendersi conto che non sono riscontrabili fatti tali che conducano ad  evidenziare presunzioni semplici di possibili maggiori ricavi. La sola vera e reale rappresentazione  di questa società è assai semplice e sta  nell’inesorabile declino di una azienda che lavora artigianalmente e che per molteplici ragioni  ha visto anno dopo anno decrementare il volume dei ricavi. Già da oltre 15 anni i costi
aziendali risultano in eccesso rispetto ai ricavi fruibili dal mercato:

La  manodopera con salari ed oneri sociali, sono fuori budget;

  • Parte  degli ammortamenti delle strutture non sono più assorbiti dai ricavi;
  • Gli  oneri finanziari sono troppo alti ( la società è costretta a ricorrere al  credito bancario);
  • I  ricavi sono insufficienti per sostenere i suddetti costi fissi.

La società è stata salvata una  prima volta nel 1997 eseguendo l’aumento del capitale sociale sottoscritto e  versato da nuovi soci ed ha usufruito di versamenti in conto aumento capitale  sociale dei nuovi soci negli anni successivi, ma tutto ciò non è bastato perché  la società si riprendesse a pieno regime. Il  segmento di mercato in cui da sempre la xxxxx S.r.l. è collocata è fermo da  anni e non da segni di ripresa (livello medio-alto).

L’aspetto finanziario della  società è sempre stato assai critico e compromesso e lo è ancora oggi, tant’è  che per il giorno 02 luglio 2009 è stata indetta l’assemblea straordinaria  presso il notaio per deliberare un ennesimo aumento di capitale sociale; fatto  che se non avverrà la società xxxxxxxS.R.L. dovrà ricorrere a procedure  concorsuali. Alla luce delle chiare e  verificabili motivazioni innanzi esposte, il sottoscritto contesta in toto
l’assunto secondo il quale “l’applicazione  degli  studi di settore consente di determinare i ricavi fondatamente attribuibili ai  singoli contribuenti tenendo conto delle caratteristiche strutturali  dell’attività svolta e dell’ambiente economico in cui il contribuente opera”, se  la determinazione non è supportata da elementi certi, riconducibili al soggetto  passivo d’imposta e che consentano all’Amministrazione di enunciare presunzioni  semplici, purchè gravi precise e concordanti”.
Bene, con riferimento all’aumento del capitale sociale annunciato nelle  memorie previsto per il giorno 03.07.2009, si conferma che l’assemblea si è  regolarmente tenuta ed è stato deliberato l’aumento del capitale sociale. Si è  salvata ancora una volta la società (all. 4), ma non perché l’azienda produce  reddito, ma perché i soci di maggioranza intervenuti al salvataggio, che già in  passato, hanno versato centinaia di migliaia di euro, si prefiggono l’obiettivo  di salvaguardare l’investimento effettuato e/o sperando che si riprenda il
mercato o, infine, di cedere in qualche modo l’attività societaria. Dalla lettura dell’atto si evince che l’aumento del capitale sociale ha  comportato per i soci fondatori la riduzione della quota di  partecipazione al capitale non avendo potuto sottoscrivere e versare la quota  di propria competenza per mancanza di risorse, ma pur di salvare la “creatura” e tutti i lavoratori  dipendenti della società,  si sono sottoposti all’ennesimo sacrificio. Con ciò si vuole affermare che  L’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE NON E’ “FASULLO” perché se così fosse stato molto  probabilmente i soci zzzz avrebbero tirato fuori i soldini e sottoscritto  l’aumento ( per intenderci le risorse  che secondo l’ufficio la società avrebbe sottratto a tassazione e non  solo al fisco ma anche ai soci di maggioranza “xxxxxxxxxxxxxxx” !- per fortuna  questi non hanno dubbi sulla corretta gestione aziendale condotta  dall’amministratore unico xxxxxxxxxxxxs xxxxxx-). Per la xxxxxxS.r.l., un tempo  una delle migliori aziende artigiane nel settore della falegnameria, gli anni 90  rappresentano il periodo più nero perché  comincia la fase di declino e con esso i  problemi finanziari, avendo negli anni precedenti effettuato notevoli  investimenti in immobilizzazioni fisse. La crisi ha compresso i ricavi e la  società è ricorsa ad una serie di aumenti di capitale sociale per dare ossigeno  operativo e coprire le perdite d’esercizio: Assemblea del 12-04.1997   all.  5;

assemblea  del 30.03.1999   all. 6; assemblea  del 10.06.1999   all. 7; assemblea  del  03.07.2009  all. 4.

La mancanza di liquidità stressa l’azienda e chi amministra si angoscia  del pari del capo famiglia che già al venti del mese non ha i mezzi ecessari
per acquistare i beni di prima necessità per il soddisfacimento dei bisogni  familiari. Dal bilancio societario al 31.12.2004 (all.8) emergono considerazioni  che l’Ufficio non coglie ma che si riportano qui di seguito allo scopo di  misurare la reale capacità contributiva:

BILANCI   AL

VOCE DEL BILANCIO 31.12.2004(all.8) 31.12.2008(all.9) DIFFERENZA OSSERVAZIONI
ATTIVITA’
Immobilizzazioni Xx Xx -12.172
Attivo circolante Zzz Zzzz +26.513 Sono aumentati i crediti, compreso quelli
incagliati
Ratei e risconti Zzz Xxx -1.047
TOTALE ATTIVO +13.294
PASSIVITA’
Patrimonio netto Xxxx Xxxx -41.135 Evidenzia il progressivo impoverime nto del capitale netto a causa
delle perdite.
Tfr Zzz Xxx +5.41
Debiti Ccccc Xxxxx +53.086 Evidenzia il costante indebitamento della società. SOLO I DEBITI
RAPPRESENTANO l’82,16% DEI RICAVI!!!!!
Ratei e risconti Ccc zzz -4.068
TOTALE PASSIVO Xxxx Xxxxx +13.294

Con la tabella si fornisce ampia prova e dimostrazione che la società  sta galleggiando per due ragioni:

  • Speranza che vi sia una ripresa di  mercato( ma che di fatto ancora oggi non si intravedono segnali incoraggianti)
  • Trovare un terzo che acquisti il  capannone e cessare l’attività.

I soci sono consapevoli delle due possibilità. QUESTI SONO FATTI CONCRETI E VERI ( la vita quotidiana ) E NON GLI  ACCERTAMENTI, IN VERITA’ IRRITUALI, INFONDATI ED ILLEGITTIMI CHE L’UFFICIO  EMANA AL SOLO ED UNICO SCOPO DI FARE CASSA. Se il  capitale sociale è stato azzerato e ricostituito o aumentato (all. 4-5-6-7)  nelle date  03.07.2009,  30.04.1999, il 10.06.1999, il 12.04.1997, e  nonostante ciò il  Patrimonio netto al
31.12.2008 è ulteriormente diminuito rispetto al 31.12.2004, come è possibile  sostenere seriamente ed essere convinti che il soggetto d’imposta abbia una  maggiore capacità contributiva di quella dimostrata senza almeno arrossire?. xxxxxS.r.l.  , da anni, è un soggetto con ridottissima capacità economica.      
B) Se l’Ufficio ha accertato in base all’art. 39, comma 1, lett.d) del  D.P.R. 600/73, come sostiene, ha omesso di provare l’incompletezza,  la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei  relativi allegati ovvero dal controllo della completezza, esattezza e  veridicità delle registrazioni contabili. Se l’esistenza di attività non  dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate le ha desunte sulla base di  presunzioni semplici, allora queste DEVONO ESSERE GRAVI, PRECISE E CONCORDANTI,
 ma l’Ufficio non ne da prova ed il  richiamo agli studi di settore è ininfluente. Per questa via l’accertamento è nullo perché le presunzioni semplici di  cui agli studi di settore, –ancorché adottati dall’Ufficio come mezzo di  prova dei presunti maggiori ricavi , di cui all’art. 62 sexies, 3° comma, del  D.L. 30.8.1993, n.331-, devono rivestire il carattere della gravità,  precisione e concordanza, e quindi in assenza di CONTRADDITTORIO ed
approfondimento dell’attività, con riguardo alla specificità ed ordinarietà  del soggetto contribuente in fase  pre-accertamento, le risultanze degli studi di settore NON HANNO ALCUNA VALENZA  PROBATORIA, NEPPURE COME DATO INDICATIVO, E MEN CHE MAI POTRANNO ESSERE
UTILIZZATE PER DETERMINARE QUALSIVOGLIA RICAVO. Se poi l’accertamento lo ha congegnato secondo l’art. 62  sexies, 3° comma, del D.L. 30.08.1993, n. 331, ( ma non lo ha detto), (  fermo restando che essendo le presunzioni semplici queste devono essere gravi,  precise e concordanti) allora deve provare già in fase pre-accertamento,  a pena di nullità dell’atto, la “GRAVE INCONGRUENZA”  passando dal CONTRADDITTORIO che non HA  TENUTO.   Quanto alla prova, vertendo  in tema di presunzioni semplici è l’Ufficio che deve provare l’esistenza di attività  non dichiarate e non il contribuente, il quale, durante l’esercizio, a mezzo  delle scritture contabili ed i libri sociali, fotografa giornalmente gli  accadimenti aziendali e si costituisce istantaneamente la prova delle proprie  attività, nè più nè meno, osservando due leggi cardine del diritto tributario:  il D.P.R.22.12.1986 n. 917 e il D.P.R. 29.9.1973, n. 600, ed ovviamente  conservando almeno per 10 anni tutta la documentazione.   VIOLAZIONE DEL  CONTRADDITTORIO – ART. 5 DEL D.LGS.  19.06.1997, N. 218. L’Amministrazione Finanziaria ha previsto  l’invio al contribuente di un invito al contraddittorio contenente “ gli  elementi rilevanti ai fini dell’accertamento al fine di pervenire alla
definizione” ( Circ. Del Ministero delle Finanze n. 110/E del 21.6.1999- punto  7). In tutte le circolari emanate dall’Agenzia  delle Entrate, e da ultimo la 5/E/2008, in tema di accertamento da studi di  settore è sempre stata vivamente consigliata agli Uffici, tenendo conto delle
disposizioni che regolano il procedimento di accertamento con adesione, la  procedura di invitare preventivamente il contribuente per il contraddittorio,  prima di procedere con l’accertamento effettivo. Riesce difficile comprendere  come mai l’Ufficio di Gioia del Colle non si attiene alle disposizioni  impartite dalla propria Direzione Generale!. Il contraddittorio è sempre obbligatorio; lo  dispone l’art.10, comma 3 bis della L. 8.5.1998, n.146 nel dettare le “  modalità di utilizzazione degli studi di settore “ nell’attività di  accertamento per la via dell’art. 39, primo comma, lettera d) del D.P.R.  29.9.73, n.600. Il contraddittorio è fase insopprimibile atteso che il contribuente  potrebbe definire l’accertamento avvalendosi delle disposizioni sull’accertamento  con adesione, come da previsioni del D. Lgs. 19.6.1997, n. 218. Assume, quindi,  rilevanza la fase del contraddittorio con il contribuente, e le osservazioni  formulate dai contribuenti nel corso del contraddittorio dovranno essere
attentamente valutate, così come dovranno essere adeguatamente motivati sia  l’accoglimento che il rigetto delle stesse. 

Con riferimento agli studi di settore, va  comunque rilevato che la Corte conferma la natura di atti amministrativi  generali di organizzazione rivestita dagli studi, i quali non possono ritenersi  sufficienti affinchè l’Ufficio effettui l’accertamento. Occorre, secondo la Sentenza
n. 17229/06
, che l’attività di accertamento conseguente anche agli studi di  settore sia completata dal principio generale del giusto procedimento, cioè  consentendo al contribuente di intervenire già in sede procedimentale  amministrativa, prima di essere costretto ad adire il Giudice Tributario. Il rispetto della procedura incardina il  giusto procedimento che è lo strumento idoneo per assicurare un raffronto tra
gli interessi coinvolti ed per accogliere la dialettica, necessari per  l’osservanza delle regole e l’instaurazione di un rapporto trasparente tra
Erario e cittadino contribuente. Quando l’Ufficio ignora questa proposizione  prescrittiva  regola è inevitabile il  verificarsi del danno morale e materiale per il soggetto passivo d’imposta.  
Se poi viene a mancare del tutto il  contraddittorio, non può che constatarsi la nullità degli accertamenti per  effetto della legge 311/2004 che ha introdotto il nuovo comma 3 bis  all’art.10 della legge n. 146/1998 dal carattere imperativo; ( Corte  di Cassazione Sentenza n. 17229 del 28.7.2006 e  Sentenza n. 11/12/2007 del  20.2.2007 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari.).    

  • INCOMPATIBILITA’ DELLO STRUMENTO STUDI DI SETTORE CON  IL SISTEMA DI ACCERTAMENTO ACCOLTO DAL LEGISLATORE DELLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL  1971.

Il  sistema di accertamento del reddito e del volume dei ricavi per gli  imprenditori commerciali e gli esercenti arti e professioni, quale emerge dal
tessuto normativo della riforma tributaria del 1971, appare caratterizzato: a)      dall’estensione di obblighi  formali, di carattere strumentale rispetto al prelievo, a tutti i soggetti  rientranti nelle citate categorie; b)      dalla molteplicità di tali  obblighi e dalla rigidità della loro disciplina, al fine di pervenire a dati  numerici precisi; c)      dalla previsione di sanzioni  elevate in caso di violazioni di obblighi formali allo scopo di assicurare il  loro adempimento, considerato essenziale ai fini dell’accertamento; d)     dall’attribuzione di  rilevanza preminente alla regolare tenuta della contabilità, sì da potersi  ritenere che essa fa prova a favore del contribuente; e)      dalla  circostanza che, ai fini dell’accertamento di
un maggior reddito o di un maggior volume d’affari rispetto ai dati dichiarati,  incombe sul Fisco l’onere di fornire le prove in contrasto con le risultanze  contabili. Se tale è il sistema di accertamento voluto  dal legislatore della riforma del 1971, il meccanismo degli studi di settore si presenta  come un corpo estraneo, inconciliabile con la logica che ha ispirato le norme  emanate negli anni 1972/1973, tuttora vigenti nel loro impianto originario,  ovvero IL LEGISLATORE NON NE HA ANCORA DECRETATO IL CLASSAMENTO A CARTA  STRACCIA.

FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 39, COMMA 1  LETT. d) D.P.R. N.600/73,  55 D.P.R.  633/72 E 62 SEXIES DEL D.L. 30.08.1993, N. 331.

1) La trattazione congiunta dei succitati articoli è necessaria per  esprimere e coordinare, sperando di farlo bene, il dettato normativo secondo il
pensiero del Legislatore e la sua interpretazione logico-sistematica.  L’eccezione a seguire sostiene la tesi, seconda parte, di cui al primo punto
del merito. L’art. 62-sexies del D.L.  331/1993, dispone che gli accertamenti analitico-induttivi ( art. 39, comma 1,  lett. d) del D.P.R. 600/73)  possono  essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i  ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche
e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli  studi di settore. La norma richiama gli accertamenti disciplinati all’articolo  39, comma 1, lettera d) del D.P.R. 600/1973, che possono essere effettuati  sulla base di presunzioni semplici, purchè queste
risultino gravi, precise e concordanti
. In termini pratici ciò  significa che ogni qualvolta l’Ufficio intenda procedere ad accertare i
maggiori ricavi in base alla norma succitata, deve  (recita la norma 3° comma art. 62-sexies) preliminarmente  dimostrare-provare la grave incongruenza tra i ricavi dichiarati QUELLI DESUMIBILI DALLE CARATTERISTICHE  E DALLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA SPECIFICA ATTIVITA’ SVOLTA DAL  CONTRIBUENTE (indagine che va condotta rigorosamente per valutare bene  ed appieno le condizioni effettive  di
esercizio dell’attività dell’impresa e quanto dichiarato nel presupposto di  fatto che il soggetto passivo d’imposta agisce in BUONA FEDE)  e, una volta evaso questo primo esame, se  ritiene di seguire altra via, pur sempre in via residuale  può passare agli studi di settore; ma,  attenzione, NON DEVE OMETTERE IL CONTRADDITTORIO, il quale non solo è  obbligatorio, ma è necessario quanto opportuno al fine di capire, conoscere la  realtà operativa del soggetto passivo accertato e, ricorrendone i presupposti,  addivenire anche ad una soluzione di adesione.

2) Se, invece, l’Ufficio, come riferisce nel suo atto amministrativo,  procede per la via dell’art. 39, 1° comma, lett. d) del D.P.R. 600/73, deve:

  • Assicurarsi di provare  l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza egli elementi indicati nella  dichiarazione e nei relativi allegati nell’ispezionare le scritture contabili,  ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle  registrazioni contabili;
  • Desumere, anche sulla  base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordantiL’ESISTENZA DI ATTIVITA’ NON DICHIARATE O LA INESISTENZA DI PASSIVITA’  DICHIARATE. Ora, nessuna delle due  citate condizioni è stata soddisfatta per la semplice ragione che l’Ufficio non  ha mosso alcuna contestazione in ordine all’amministrazione societaria ed ha  determinato i maggiori ricavi mediante l’applicazione al costo di produzione  della percentuale di RICARICO ( 18,73%) ottenuta dalla media di  due precedenti esercizi, ovvero 2002 e 2003, vale a dire SU DATI NOTI  DICHIARATI DALLA SOCIETA’ e quindi pervenendo ad altro dato frutto di una
    operazione aritmetica.  
    E’ evidente che l’operato  dell’Ufficio è infondato ed illegittimo in quanto contrario al normale impiego  delle norme, perché, arbitrariamente, costruisce un accertamento straordinariamente  confuso, spoglio di qualsiasi supporto normativo e procedurale, privo di  qualsivoglia prova, anche la più elementare, dell’esistenza di attività omesse,  falsamente ideologico, invasivo per il contribuente essendo chiamato a dover  reperire mezzi finanziari che non ha e che anzi è alla continua ricerca dal  oltre 15 anni; insomma trattasi di atto mirato solo a fare CASSA  e minare il rapporto con il contribuente. Mentre Giurisprudenza,  Amministrazione e Dottrina sono ormai, a ragion veduta, concordi nel riconoscere  agli studi di settore il carattere della presunzione semplice. La Sentenza  2891/2002
    della Corte di Cassazione
    ( ha precisato che per legittimare un accertamento di tipo  analitico-induttivo non è sufficiente la mera applicazione matematica degli  studi, ma occorre che le loro risultanze siano confortate da altri indizi), così  come le Commissioni Tributarie Provinciali (Macerata, Milano, Lucca), e la CTR Puglia,  Sentenza 19.5.2006, n.42/1/06 e molte altre. L’autore BENEDETTO  SANTACROCE, già in il Sole 24 Ore del 7.2.2000, scriveva:  “”I parametri e gli studi di settore, ai  sensi del combinato disposto degli articoli 62 bis e 62-sexies del Dl 331/93,  costituiscono specifici strumenti di accertamento idonei ad aiutare  l’A.F. a rettificare  le gravi incongruenze
    mascherate  dalla correttezza formale delle scritture contabili. Questi strumenti, anche se  con un livello di affidabilità e di sofisticatezza diversa, possono condurre  alla realizzazione di rettifiche di natura analatica presuntiva. D’altro canto,  bisogna rilevare  che la formulazione
    delle norme citate non consente di affermare, in senso assoluto, che il  semplice scostamento dagli studi di settore ovvero dai parametri possa essere  di per sè sufficiente a configurare quelle “ gravi irregolarità” che possono  essere alla base di un qualsivoglia accertamento fiscale. Conferma in tal senso  è rilevabile dall’art. 10 della legge 146/98 che, in materia di accertamento,  fa sempre ed unicamente riferimento agli accertamenti analitici basati su  elementi presuntivi di cui all’art. 39, 1° comma, lettera d) del D.P.R. 600/73.  Evidentemente il legislatore richiamando la particolare norma si è reso  conto della portata limitata dei particolari meccanismi e ha voluto intendere  che gli studi e i parametri costituiscono elementi motivazionali importanti per  infrangere la perfetta correttezza contabile, ma non sono di per sè idonei a
    consentire un accertamento vero e proprio se esso stesso non viene suffragato  da ulteriori elementi di natura analitica che vengano ritrovati attraverso  l’analisi delle scritture ovvero attraverso l’esperimento e la realizzazione di  controlli indiretti di altro genere esperiti in sede di accertamento con  adesione.
    Lo stesso Ministero delle Finanze, illustrando la portata della  riforma connessa all’introduzione dei nuovi strumenti di accertamento  presuntivo, nella Circolare 110/E del 21.5.1999, ha sottolineato con chiarezza  che la naturale conclusione delle specifiche procedure di controllo è  rappresentata non tanto dall’avviso di accertamento, ma dall’istituto  dell’accertamento con adesione.Istituto che consente la creazione di un  contraddittorio con il contribuente e offre a quest’ultimo di addurre diversi  tipi di giustificazione. Proprio alle giustificazioni il  Ministero delle Finanze dedica un’ampia parte del suo intervento. Così facendo,  da una parte, vuole convincere i contribuenti della flessibilità del  particolare strumento e, dall’altra, implicitamente ammette, l’efficacia  limitata connessa agli studi di settore
     Circa gli inviti ed il contraddittorio con  l’Ufficio, anche la Circolare n. 203/E del 20 ottobre 1999, ha ribadito che in
    detta fase è possibile correggere i dati esposti nella dichiarazione  originaria, possono essere portate prove e giustificazioni  sufficienti a dimostrare la non  applicazione dei parametri; insomma il contraddittorio consente una più  ragionata e fondata misurazione del presupposto impositivo, che tenga conto  degli elementi di valutazione offerti dal contribuente, con il primario  obiettivo di pervenire alla definizione della posizione in sede amministrativa  attraverso  l’istituto dell’accertamento  con adesione. Infine, l’Ufficio deve tener conto delle ragioni  evidenziate dal contribuente, motivando negli atti l’accoglimento ovvero il  rigetto delle stesse. ( C.M. 3.10.2000, n. 175/E/2000/195719, paragrafo  4.3., ultimo comma ). L’obiettivo prioritario deve essere quello di definire  con l’adesione del contribuente. Come precisa lo stesso Ministero delle Finanze  nel paragarfo 4.3 “ contraddittorio” della Circolare 157/E del 7.8.2000, il  risultato dei parametri non deve prescindere dal considerare la peculiarità  dell’attività svolta in concreto e, perciò, deve tenere conto della particolare  situazione dell’impresa o della professione esercitata. Nessun strumento induttivo,
    siano essi i parametri o gli studi di settore, può obbligare il contribuente a  dichiarare più di quanto effettivamente incassa,
    nè laddove la norma  consente di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e  delle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive di “  gravità, precisione e concordanza”, deve essere pur sempre interpretata come  norma volta a determinare la capacità contributiva del singolo  contribuente sulla base di argomentazioni logicamente attendibili, non già a  consentire che tali particolari modalità accertative siano utilizzate per  determinazioni non accurate o addirittura per punire il contribuente. Il contribuente ha prodotto
    esaustiva memoria eplicativa contenente i motivi e le prove dei ricavi effettivi  conseguiti. Già in presenza di questi elementi e l’inabilità conseguente alla  mancata ultimazione di atti precedenti l’emissione degli atti di accertamento,  rendono gli accertamenti privi di qualsiasi motivazione. Ne consegue la nullità  degli atti.
  • INFONDATEZZA  DELL’ACCERTAMENTODISAPPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE ANCHE SE UTILIZZATI AL SOLO FINE
    DI CONOSCERE I  RICAVI TEORICI.
    L’accertamento non comprende gli studi di settore, non  indica e non spiega quali variabili siano state considerate, nè indica il  gruppo di appartenenza, nè i coefficienti impiegati. Il contribuente subisce  l’insieme dei calcoli senza conoscerli e quindi poter verificare. Fatto questo di inaudita gravità ove si  consideri, ulteriormente, che l’art. 42 del D.P.R. 29.9.1973, n.600, al secondo  comma,  sancisce che l’atto di  accertamento è nullo se in esso manca l’indicazione delle aliquote applicate e  delle imposte liquidate. Si aggiunga infine che all’accertamento non è stato allegato il Decreto  indicante le modalità con cui si perviene al nuovo risultato, motivo per il  quale si chiede la disapplicazione degli studi di settore. Facendo  riferimento ad alcuni di questi fattori, i giudici tributari hanno recentemente  emanato una serie di Sentenze che, accogliendo le ragioni del contribuente,
    hanno negato l’automatica applicazione delle risultanze matematiche da studi di settore.  L’Ufficio non può fondare un avviso di
    accertamento del maggior reddito esclusivamente sull’applicazione degli studi  di settore poichè è necessario che verifichi sempre se detto strumento  matematico-statistico di determinazione dei ricavi risulti affidabile rispetto  alla particolare situazione in cui opera l’azienda sottoposta a verifica e,  soprattutto, con il conforto di ulteriori elementi di prova”.
    (  Cassazione Sent. 18983 del 7.6.2007 e  CTP di Bari, sezione VIII, 11.9.2006, n.113).    Si  deduce, infine, che se i risultati degli studi di settore sono  importanti e gravi rispetto ai ricavi dichiarati, possono essere assunti quali  elementi ( indizi) ai fini degli accertamenti analitici-induttivi di cui  all’art. 39, 1 comma, lett.d), D.P.R. 29.9.73, n.600, il quale resta l’unico  metodo previsto dalla legge.  La CTR di Bari, Sez. I, 24/8/2006, n. 67,  chiarisce che i parametri o studi di settore non possono costituire essi  stessi elementi sufficienti a motivare l’accertamento ma sono unicamente semplici  indizi che, unitamente e a completamento di altri elementi acquisiti  dall’Ufficio, possono tutt’insieme generare presunzioni semplici aventi i
    caratteri della gravità, precisione e concordanza ( CTR di Bari,  Sez.I, 19.5.2006, n.42 ). La CTR di Bari, sez. VII, 9.5.2006, n.150, ha
    stabilito che l’accertamento del maggior reddito non può fondarsi sulla mera  differenza tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione dei  parametri ( o studi di settore rappresentando quest’ultimi l’evoluzione dei  parametri) specie quando, il procedimento di determinazione presuntiva dei  maggiori ricavi è inficiato da errori materiali. Prosegue la Sentenza  attestando che nell’accertamento devono essere indicati i presupposti di fatto  e il ragionamento logico adottato dall’Ufficio alla stregua del quale la stessa  determinazione presuntiva ha assunto la natura di presunzione grave, precisa e  concordante. In questo senso vds. anche CTR di Bari,  16.2.2006, n.8.

Dell’accertamento se n’è  parlato a lungo nei punti precedenti, tuttavia si rilevano, per completezza  degli argomenti a difesa, i seguenti aspetti destituti di ogni fondamento: Pag.  3, 1° periodo– L’Ufficio afferma che “lo studio di settore” determina  il ricavo non dichiarato di € xxxxxxx00 e segnala l’incoerenza  dell’indice economico relativo al “ margine operativo lordo sulle vendite”. Si  rileva un primo MACROSCOPICO errore nell’affermare che lo studio di settore determina  i ricavi; ormai decine e decine di Sentenze, ma anche la stessa Direzione  Generale delle Entrate, ci insegnano che lo studio da solo non determina  proprio nulla. Poi, su tre indici economici degli studi di settore due sono  coerenti ed uno, quello del margine operativo lordo non lo è, ma di quanto è  presto detto:

Nome
indice
Calcolato Minimo Massimo Livello
di coerenza
Margine
operativo lordo
16,59 16,82 78,67 Non
coerente
Differenza -0,23 Meno di ¼ di unità !.
  • Pag.   3, 5° periodo, ultimo periodo– “ In definitiva non sembra allo  scrivente che la società soffra di eccessivo indebitamento considerato anche  che il Patrimonio netto ammonta a € 276.304,00 e che fra le immobilizzazioni  materiali sono iscritti al punto B.II.1 dell’attivo patrimoniale terreni e  fabbricati per € 521.776,00”. E’ difficile capire cosa voglia dire  l’Ufficio, ma una cosa è certa: l’Ufficio non ha saputo leggere il bilancio  della xxxxxx  S.r.l.. L’indebitamento non è correlato al patrimonio netto della società,  mentre, contrariamente al pensiero dell’Ufficio, causa dell’indebitamento può  essere l’eccessivo investimento fatto ( magari nei decenni scorsi quando le
    cose andavano più o meno bene)  in  immobilizzazioni; nella fattispecie fabbricato il quale non ha attinenza con la
    produzione di ricavi e, nel caso specifico, funge solo da garanzia per gli  affidamenti bancari.
  • Pag.  4, 1° periodo– Scrive l’Ufficio “ Pertanto, le eccezioni proposte risultano in massima parte infondate e  comunque sfornite di documentazione probatoria, e quindi…”. E’ bene  chiarire che chi sta operando in presenza di presunzioni semplici è  l’Ufficio e spetta a questi provare, mentre il contribuente ha  costantemente pronte ed a disposizione di chiunque le prove di quanto  affermato, ovvero LE SCRITTURE CONTABILI ED I LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI,  tenuti secondo il dettato normativo, in cui fotografa giornalmente i fatti
    amministrativi aziendali. La tenuta delle scritture contabili non è solo “formalmente  corretta”, ma è corretta sopratutto perchè rispecchia fedelmente i valori  espressi della realtà operativa aziendale.
  • Pag.  4, 4° periodo– si è detto innanzi che l’azienda per un fatto di  moralità e preoccupazione nell’assicurare alle maestranze un posto di lavoro, non  ha mai pensato di licenziare pur sapendo che il costo della monodopera, rispetto  ai ricavi in costante diminuzione (iniziato al tempo di Mani Pulite), sarebbe  aumentato notevolmente ed infatti, dal prospetto del costo di produzione è  facile rilevare l’anomala incidenza del costo del personale sui ricavi ( xxxxxxx).
  • Pag.  4– tutti i dati numerici sono dati dichiarati dal contribuente e quindi  noti all’Ufficio.
  • Pag.4-  ultimo capoverso-
    • Quindi,  tenute presenti le  indicazioni dello studio di settore relative alla incongruità e alla incoerenza  dei ricavi dichiarati… Non è facile capire il significato della frase,  tuttavia si ricorda all’Ufficio che l’incongruità  e l’incoerenza dei ricavi non è un dato che emerge
      direttamente, ma è il risultato dell’operazione differenzale tra i ricavi  dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore e, ben inteso , dopo aver  valutato le caratteristiche specifiche della realtà operativa ( ordinarietà) del  soggetto e transitato dal contraddittorio. Ma è fin troppo ovvio che il  rapporto Fisco-contribuente  debba improntarsi sul trasparente svolgimento dell’attività affinchè si
      raggiunga la vera giustizia tributaria. L’operato dell’Ufficio, nel caso in  esame, ovvero lavoro svolto a “TAVOLINO”, senza che ci sia stato contraddittorio  per lo scambio di dati, notizie, ragioni e motivazioni, mortifica le attesa del  contribuente e significa nel 99,99% dei casi stracciare il D.P.R. 600/73,  lasciando in piedi solamente gli artt. 39/D.P.R.600 e 62-sexies del D.L.  30.08.1993, n. 331. Troppo poco perchè due articoli con vocazione  presuntiva-induttiva possano sostituire in pratica  una biblioteca di norme tributarie, un codice  civile, un codice penale e relativi codici di procedura. Tenuto  conto delle eccezioni riportate nelle memorie difensive, e in base alle  risultanze della documentazione esibita, si accertano, in applicazione di  presunzioni gravi, precise e concordanti, ex art. 39, 1° comma, lett. D)
      del D.P.R n. 600/73 maggiori ricavi non dichiarati di € 30.022,00, applicando  al costo tecnico di produzione per il 2004 il ricarico del 18,73%, desunto  dalla media delle percentuali riscontrate per il 2002 e il 2003,….
      L’Ufficio  accerta in applicazione di presunzioni (non provate)…? , …applicando …il ricarico  desunto dalla media delle percentuali 2002-2003 . Vuol dire forse l’Ufficio che  ha accertato ricorrendo a presunzioni su presunzioni (multiple)?.
  • Pag.5–  Conclude l’Ufficio “ pertanto, per quanto  suesposto, si determina il reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2004, ex art.
    39, 1° comma, lett. D) del D.P.R. 600/73, così come segue:…”
     L’applicazione di una percentuale ottenuta  dalla media di due precedenti, dando per certo, sicuro, irrinunciabile, l’avveramento  dell’enunciazione, NON COSTITUISCE AFFATTO ALCUNA PRESUNZIONE, NEPPURE
    SEMPLICISSIMA, ma assunzione imperativa di un concetto da applicare coercitivamente  al costo del venduto gravando il contribuente-suddito dell’onere finanziario,  dimenticando  le garanzie che lo stesso  ordinamento tributario pone a garanzia del contribuente, anche in autotutela, non  tralasciando lo statuto del contribuente.
  • Pag.10– E’  stata irrogata la sanzione n. 4 per irregolare tenuta, conservazione, rifiuto  di esibire, dei registri di cui agli artt. 23-24-25-39, ai sensi dell’art. 9,  comma I e III, D. Lgs. 18.12.97 n. 471. E’ illegittima in quanto nessun  rilievo è stato formulato dall’Ufficio in merito a tale aspetto.  L’Ufficio ha avuto a disposizione l’intera contabilità  dell’anno 2004. 

FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 2729 DEL C.C.- PRESUNZIONI  SEMPLICI. INESISTENZA DEL COLLEGAMENTO TRA FATTO NOTO E FATTO IGNORATO.

In tema di studi di settore la norma primaria resta l’art.62  sexies del D.L. n. 331 del 30.08.1993, converito in L. n. 427/93,  che al comma terzo stabilisce che gli  accertamenti analitico-induttivi di cui all’art.39, primo comma , lett. d) del  D.P.R. n. 600/73, che richiedono tassativamente le presunzioni semplici,  possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi,  i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli  studi di settore. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ( Corte di  Cassazione, Sez. Tributaria, sentenze n. 17229/2006, n. 2380/2006, n.  9135/2005, n. 9946/2003 e n. 13995/2002) e di merito che sino ad oggi si è  interessata della questione, ha ribadito il concetto che in tema di studi di  settore le presunzioni sono sempre semplici, senza inversione dell’onere  della prova a danno del contribuente, ed inoltre bisogna preventivamente dimostrare  le gravi incongruenze, perché da soli gli studi di settore non possono avere  alcuna forza accertatrice.

Per come è stato congegnato l’accertamento non si può  certamente affermare che l’Ufficio abbia offerto prova degli elementi gravi ( tali cioè da attribuire alla conclusione un carattere di  certezza assoluta) né precisi elementi ( il  fatto noto deve essere indiscutibile, certo nella sua oggettività, non equivoco,  nel senso che pur non escludendo in astratto altre possibilità, sono tali che  la conseguenza più probabile è quella indicata dal Giudice), ne concordanti ( cioè convergenti nella dimostrazione dell’esistenza del  fatto ignorato). In verità, sarebbe auspicabile un intervento legislativo che  chiarisse una volta per sempre che lo studio di settore resta valido come  strumento di semplice ausilio per la selezione delle verifiche, senza alcuna  influenza, neppure come presunzione semplice, in tema di accertamento.

Dal momento che sia l’art. 62 sexies, 3° comma, D.L. 331/93,  che l’art. 39, lett. d), 1° comma, DPR 600/73, ammettono le presunzioni
semplici, queste devono essere gravi, precise e concordanti, ma non inteso come  fatto formale ma in concreto, ovvero la ricerca della prova a carico  dell’Ufficio deve transitare – PREVENTIVAMENTE- dal Contraddittorio, art. 5 del D. Lgs. 19.6.1997,  n. 218, per gli studi di settore al fine di individuare e dimostrare la  grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli  studi di settore, e, relativamente alla criticabilissima procedura del ricarico,  “semplice ricarico- mera operazione aritmetica”, dimostrando l’esistenza di  attività non dichiarate e l’inesistenza di passività dichiarate pur sempre  sulla base di presunzioni semplici purchè gravi precise e concordanti di cui  all’art. 39, 1° comma, lett. d) del D.P.R. 600/73. L’Ufficio ha violato il procedimento, il giusto  procedimento, un buon procedimento, investendo il soggetto destinatario di  infondata ed illegittima attività accertativa, rendendo negativo il rapporto  sociale. L’errata impostazione e procedura esecutiva ha leso il diritto di  difesa procurando non pochi problemi finanziari all’accertato, che già tanti ne  ha. Ha, cioè, già leso la sfera patrimoniale del soggetto.

  • VIOLAZIONE DELLA CAPACITA’  CONTRIBUTIVA- ART.53 DELLA COSTITUZIONE.

L’accertamento, da subito, genera in favore  dell’Amministrazione il credito per l’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte  accertate, indipendentemente dal percorso giurisdizionale e costringe il  destinatario ad impegnare somme che non sempre è agevole reperire. Se poi l’accertamento  è infondato ed illegittimo si dovesse rendere definitivo o comunque negativo  per il contribuente, allora si verificherebbe un evidente contrasto con il  principio di capacità contributiva. Laddove la norma consente di prescindere in tutto o in parte  dalle risultanze del bilancio e delle scrittue contabili ( art. 39, 2° comma  del D.P.R. 29.9.1973, n. 600 – e non è il nostra caso -) e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti  di gravità, precisione e concordanza, deve essere pur sempre interpretata come  norma volta a determinare la capacità contributiva del singolo contribuente  sulla base di argomentazioni logicamente attendibili e di elementi e  circostanze di fatto certe, non già a consentire che tali particolari modalità  accertative (induttivo puro) siano utilizzate per determinazioni non accurate o  addirittura per punire il contribuente.

VIOLAZIONE STATUTO DEL  CONTRIBUENTE L. 27/07/2000, N. 212 IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 3, 23, 53 E 97  DELLA COSTITUZIUONE. Durante il ricorso si sono evidenziate le ripetute violazione commesse dall’Ufficio, riferite ai quattro articoli costituzionali i
quali, con il resto della Legge, costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario.  Lo Statuto non è una Legge formale che può essere disattesa sistematicamente dall’Ufficio. Riducendola ai minimi ed essenziali termini per la comune applicazione, vuol dire “RISPETTO DELLE NORME”, anche comportamentali, a cui l’Amministrazione Finanziaria deve uniformarsi.L’art. 7 dello Statuto richiede “ Chiarezza e motivazione
degli atti “ secondo quanto prescritto dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, che deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’Ufficio ad adottare un determinato atto.
Non sembra, quindi, che l’Ufficio abbia tenuto un corretto comportamento dal momento che già nell’invito (all. 1) ( in presenza di
soggetto IRES, società a responsabilità limitata) richiede dati ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600, “ Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche” e come tale norma da applicare tassativamente alle solo persone fisiche e mai alle società di capitali.

Non sembra, altresì, corretto impastare l’art. 39 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600 con l’art. 62 sexies del D.L. 30.8.1993, n.331.

Se proprio non ne può fare a meno, e laddove ricorrano, ben inteso,  tutti i presupposti giuridici in fatto ed in diritto, è poi così difficile emettere un atto di accertamento chiaro, contenente la motivazione della sua emissione?.

AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO AL        RAPPRESENTANTE LEGALE. .Il ricorrente rappresentante legale della società xxxxxxxxS.r.l. contesta integralmente l’atto ed adduce a difesa le ragioni ed i motivi di contestazione avanzati dalla società xxxxxx S.r.l..

P. Q. M.

Viene a finale considerazione che i due avvisi d’accertamento, uno della S.r.l. e l’altro, copia del primo, notificato al legale rappresentante della società ,  sono completamente estranei al nostro Stato di Diritto ed al suo Ordinamento Tributario, per violazione di norme Costituzionali, illegittimità, infondatezza, illiceità, abuso, arbitrarietà, e quindi da ritenersi nulli o soggetti a censura di annullamento.Il sottoscritto, richiamando ciascun punto del ricorso,

CHIEDE

A) – che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in accoglimento del presente ricorso, dichiari l’annullamento dei due atti per quanto esposto in diritto negli aspetti preliminari del ricorso ed in subordine l’annullamento degli atti
di accertamento, siccome  incostitutivi, radicalmente viziati ed illegittimi per violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione, nonché infondato in fatto e diritto;B) –  l’annullamento delle sanzioni pecuniarie degli atti impugnati.Con vittoria delle spese di giudizio.

Si deposita:

  • copia del ricorso consegnato all’Agenzia delle Entrate;
  • fotocopia della ricevuta di deposito;
  • fotocopia di due atti di accertamento impugnati;
  • fotocopia invito n. I0xxxxx09 e relativa busta  indirizzata alla xxxxxxR.L.( all.1);
  • n. 1 fotocopia verbale di consegna documenti -all.n.2;
  • n. 1 fotocopia
    delle memori del 29.6.2009 -all.n.3-;
  • n. 1 fotocopia verbale di assemblea del 3.7.2009-all.n.4 -;
  • n. 1 fotocopia verbale di assemblea del 12.4.1997-all.n.5;
  • n. 1 fotocopia verbale di assemblea del 30.3.1999-all.n.6;
  • n. 1 fotocopia verbale di assemblea del 10.6.1999-all.n.7;
  • n. 1 fotocopia bilancio al 31.12.2004 – all.8;
  • n. 1 fotocopia bilancio al 31.12.2008 all.9;

Putignano, 01.12.2009

Con Ossequio

Il difensore abilitato
_____________________
Rag. Tonio Detomaso

Procura speciale

Il sottoscritto xxxxx, in questo atto prima compiutamente generalizzato, per suo personale nome e conto e per conto della xxxxxxx S.r.l. da lui già rappresentata, società già corrente in Putignano (Ba), in via xxxxxxx;

DELEGA

a rappresentarlo ed a rappresentare la xxxxx S.r.l., già corrente in Putignano (Ba), a difenderli in tutte le sue fasi di ogni stato e grado del presente giudizio fiscale, il Rag. Tonio Detomaso, conferendogli ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare, di farsi sostituire in udienza o altrove, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, di rinunziare al ricorso e agli atti, ratificandone sin d’ora l’operato.

Elegge, altresì, domicilio, anche per la indicata S.r.l. ricorrente, presso lo studio del difensore, sito in Putignano (Ba), Via G. Pascoli, n.27/A.

Putignano, li 01/12/2009

Firma del committente e delegante 

 

______________________________                        xxxxxxxxxxx

 

E’ autentica

firma del difensore

____________________________

Rag. Tonio Detomaso

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’DELLA COPIA DEL RICORSO ALL’ORIGINALE.

Il sottoscritto rag. Tonio Detomaso, in qualità di difensore abilitato della xxxxxxxS.r.l., già da Putignano (Ba) e del rappresentante legale, come sopra costituitisi nella presente controversia, attesta, ai sensi dell’art.22, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 e s.m., che questo ricorso è conforme all’originale consegnato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di xxxxxx in data __________.
Firma del difensore
______________________

(rag. Tonio Detomaso)

 

 

 

 

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