Daily Archives: 21 Marzo 2013

Ricorso avverso diniego definizione carichi ruolo

Published by:

Numero di visualizzazioni: 13510

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI B A R I

Oggetto: ANNO 1996 – CONDONO CARICHI  ISCRITTI A RUOLO EX ART. 12 DELLA LEGGE 27-12-2002, N. 289 ( ROTTAMAZIONE DEI RUOLI).

RICORSO avverso IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO POST RIFORMA, emesso dall’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 2, prot. n. 15xx49 del 02.xx2.2009, atto notificato  a mezzo posta raccomandata n. 7639xxx8-5 il 16.12x.2×009, afferente:

ANNO  RUOLO: 2000  NUMERO RUOLO: 000xxx

DATA CONSEGNA RUOLO: 25xx000

UFFICIO RUOLO: 8x – BARI 2

MODELLO: RUOLI  LIQUIDAZIONE I.V.A.

ID. PARTITA 00003xxx    ID CARTELLA 0142xxxx1101369

ANNO D’IMPOSTA: 1996

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO CHE HA EMESSO LA REGOLAZIONE CONTABILE: BARI 2

PROT. REGOLAZIONE CONTABILE: 2007S10xx27 DATA REGOLAZIONE CONTABILE: 2xxxx007.

Contro: AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 2.

ricorrente: Società SExx S.r.l. SOC. ExIANTISTICA     ExxxUTENZIONI con sede in xxxxxxxxxxiale della Rxxica n. xx, codice fiscale  0xxx20 e, per essa:

l’Amministratore Unico e legale rappresentante Signor Pelxxino Axxxelo, nato a Vxxxsa (PZ) il 1xxxx946, con domicilio fiscale in Via Coxxxxe di Ruxxxa n.xxx3/C, xxxxNO (BA), xxxx18L738M;

e per suo nome e conto, il difensore tecnico abilitato:

Rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studio alla Via

G. Pascoli, n.27/a, 70017 Putignano (Ba), Cod. Fisc.

DTM TNO 47P04 H096B, giusta procura alle liti,

rilasciata a margine del presente atto di ricorso, a cura

dello stesso ricorrente Pellegrino Angelo.

CON LA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92. 

Il sottoscritto difensore rag.Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dal Sig. Pxxxgrino xxxlo, essendogli giunto a notifica il 1xxx6.12.9 il Provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo post riforma prot. n. 15xxxx xxxx09 emesso dall’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 2.

Egli in esecuzione del mandato difensivo ricevuto, ha riscontrato l’infondatezza e l’illegittimità del provvedimento, pertanto, ai sensi dell’art. 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.,

RICORRE

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a quo, affinchè eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. N. 546/1992.

MOTIVI DEL RICORSO

IN FATTO

1)          L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 2 notificava alla SxxM S.r.l. il provvedimento di diniego della definizione dei carichi iscritti a ruolo post riforma, prot. 1xxx49 del 2.xxx009, per l’assenza di uno dei requisiti previsti dalla disposizione agevolativa “ condono dei carichi iscritti a ruolo previsto dall’art. 12 della legge 27/12/2002 n. 289 “(c.d. condono per la rottamazione dei ruoli);

2)          La società per gli effetti dell’art. 12 della legge 27/12/2002 n. 289, presentava la seguente situazione:

  • Importo I.V.A. 1996 a debito   € 48.8xx,23 di cui alla cartella di pagamento n. 0142xxxx1101369 oggetto di definizione (all.1);  
  • Importo dovuto per adesione condono € 12xxxx34 ( 4xxxx1,23 x 25%), da versarsi:
    • 1^ rata  € 9.7xxx3   entro il 16.05.2003;
    • 2^ rata  € 2.xxxx,36   entro il 16.04.2004;

3)          I versamenti sono stati eseguiti:

  •  1^ rata  € 9.xxx53  il 16.05.2003 (all.2):
  •  2^ rata  € 2.xxxx,36  il 19.04.2004 (all.3) (il 16 era venerdì);

4)          L’Ufficio riferisce, ed in effetti si prende atto,  che la motivazione del diniego sta nel prospetto contabile che fa parte del provvedimento di diniego. Tuttavia il citato prospetto contabile, pag. 6, si conclude senza alcuna spiegazione, senza totali, ma sopratutto non indica il perchè non riporta l’incasso della seconda rata pari ad € 2.441,36, eseguito in data 19.04.2004 anzichè il 16.4.2004 (all.3), a saldo del dovuto. E’ certo che l’Agente della Riscossione ha incamerato detta somma ma non l’ha accreditata al versante solo perchè il versamento non fu eseguito con bollettino prestampato, ma con bollettino compilato a mano dal debitore.     

5)          La parte inoltrava all’Ufficio richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n. 287/82, dell’art. 2 quater del D.L. n. 564/94 e del D.M. n. 37/97, in data 07.0xxx2010, n. Progressivo 201xxx0460, prot. xxxx01859 (all.4);

IN DIRITTO

L’Obbligazione pecuniaria è stata interamente assolta con i due versamenti di € 9.xx76 del 16.xxx003 e di € 2.xxx36 del 19.04.2004 e quindi per complessivi € 12xxx,89. Va solo rilevato che la seconda rata scadeva il venerdi 16.04.2009, mentre il versamento avveniva il 19.04.2004. Provato che la seconda rata è stata regolarmente versata, non resta che considerare possibile causa del diniego della definizione agevolativa di cui alla legge 27.12.2002, n. 289 l’avvenuto versamento con un giorno di ritardo.

Il pagamento (del 25%) doveva essere effettuato per un importo almeno pari all’80% entro il 16 aprile 2003 e, per il residuo, entro il 16.4.2004.

Con il D.L. 24.06.2003, n. 143, convertito dalla legge 01.08.2003, n. 212, è stato fissato al 16 aprile 2004 il termine per il primo versamento a beneficio dei soggetti che, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto ( 25.6.2003), ancora non avessero effettuato versamenti utili ai fini della definizione in esame.

Il D.M. 08.04.2004, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 143 del 2003 ( 25 giugno 2003) ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 12, è stato fissato al 18.04.2005 il termine utile per il versamento a saldo.

In sintesi, i soggetti che avevano aderito alla definizione dopo il 25 giugno 2003 erano tenuti ad effettuare il primo versamento entro il 16 aprile 2004 ed il versamento del residuo entro il 18 aprile 2005.

I contribuenti, invece, che avevano aderito alla definizione prima della suddetta data, dovevano effettuare il primo versamento entro il 16 aprile 2003 ed il versamento del residuo entro il 16.4.2004, con conseguente decadenza dai benefici in caso di ritardato od omesso versamento alla suddetta scadenza; almeno questa è l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, contenuta nella Risoluzione 125/E del 12.08.2005. E’ tuttavia evidente la disparità di trattamento che punisce stranamente i contribuenti che hanno pagato prima.

E’ certamente una situazione strana, ma non tanto, ove si consideri che i termini della definizione hanno subito ben cinque proroghe per un totale di tredici mesi.

In sintesi e per assurdo accade che colui che ha pagato prima dell’ultima data valida per aderire alla definizione, cioè il 18.4.2005, ma con un giorno di ritardo, 19.04.2004 in luogo del 16.04.2004,  ma pur sempre entro il termine ultimo, 18.04.2005, si vede notificare il provvedimento di diniego della stessa definizione.

Continue reading