ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI.
Oggetto: ANNI 1985-1994-ESENZIONI TERRITORIALI IMPOSTE ILOR- IRPEG, chieste con istanza infradecennale del XXXXX2 e depositata nell’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gioia del Colle (Ba) il 3.xxx1992 ( mod. 8, n.5 d’ordine rilasciato, per ricevuta, dal citato Ufficio fiscale).
—————–OOO—————
Ricorso: Avverso il provvedimento n. XX d’ordine, dell’anno XX9, emesso dall’Ufficio II.DD. di Gioia del Colle (Ba) in data X0 XXXXXre 1998, notificato in data 1XXe 1999, tramite il messo notificatore del Comune di Putignano (Bari).
RICORRENTE
società S.r.l. ( contribuente di fatto e di diritto), con sede amministrativa e con domicilio fiscale in Putignano (Bari), via xxxxxxo, n.20. ( C.F. 03xxxxx0725) e, per essa:
l’Amministratore Unico e legale rappresentante
SOLVENTE ANGELO , nato a PXXXXXXXXXXX (Ba) il 1XXXXX1, ivi residente Via SECCI XX/b, codice fiscale XXXXXXXXN,
e, per nome e conto di entrambi i soggetti giuridici d’imposta, il difensore tecnico abilitato:
Rag. Tonio Detomaso, nato a Putignano (Ba) il 4.9.1947, con studioprofessionale alla via G. Pascoli n. 27/A, CAP 70017, Putignano (Ba), codice fiscale DTMTNO47P04H096B; giusta procura alle liti, rilasciata in calce al presente atto di ricorso, a cura del predetto amministratore unico della S.r.l. SOCIETA’ XXXXXXXXX, già testè compiutamente generalizzato.
1) CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.LGS. 31.12.1992, N. 546 E S.M.;
2) CON RICHIESTA ALL’UFFICIO DELLA P.A.F. TITOLARE DELLA PARTITA FISCALE DELL’ANNULLAMENTO DEL SEGUENTE PERIODO DEL SUO PROVVEDIMENTO GIUNTO A NOTIFICA:
“” E’ fatto salvo il periodo prescritto per tardività della domanda ai fini di eventuali rimborsi per iscrizione a ruolo, non contestata e di somme versate per autotassazione””
perché infondato in fatto ed in diritto, impiegando gli ordinari poteri e facoltà propri della funzione amministrativa o mediante l’applicazione (quanto mai equa ed opportuna) dell’istituto dell’autotutela, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n. 287/92 e dell’art. 2 quater del D.L. 30.9.1994, n. 564, in Legge 30.11.1994, n. 656;
3) CON RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART.33 1° COMMA DEL D. LGS. n. 546/92 ( sentenza n. 526 del 23.6.1997, DEPOSITATA IL 23.12.1997 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO);
4) CON RICHIESTA DI ESERCIZIO DI OGNI POTERE ISTRUTTORIO, OVE OCCORRESSE, ESSENDO LA CONTROVERSIA FORIERA DI ASPETTI COGNITIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA’, NELLA PROSPETTAZIONE DELLA RATIO DI BISOGNO E DI ASSENTIMENTO CONTENUTA NELL’ART.7 DEL D.LGS. N. 546/1992.