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Ricorso avverso il silenzio rifiuto rimborso IRAP

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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI

RICORSO

CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE E DI PUBBLICA UDIENZA ai sensi dell’art. 17-bis D. Lgs. 546/92.

Oggetto: Ricorso avverso il silenzio rifiuto istanza di rimborso IRAP per gli anni 2011e 2012.

CONTRIBUENTE: Sxxxno xxxxxi nato a  xxxxxx il xxxxxxxxxxxxxxx ed ivi  residente in viaxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxx, agente di commercio, iscritto al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di xx n. xxx del xxxxxx, forma “UNICO”,  partita IVA  xxxxxxxx,    

CONTROPARTE:     AGENZIA DELLE ENTRATE

                                    DIREZIONE PROVINCIALE di BARI.

DIFENSORE: rappresentato e difeso dal rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, PEC:    toniodetomaso@pec.it, fax 080/4913207, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale il ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio;

CON LA RICHIESTA

DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA, AI SENSI DELL’ART. 33, 1° COMMA DEL D.LGS. n.546/92.

Il sottoscritto difensore rag. Tonio Detomaso, libero professionista in Putignano (Ba), ha ricevuto mandato difensivo dal Signor xxxxxli xxxno con riferimento all’istanza di rimborso IRAP, pertanto, ai sensi degli artt. 17-bis, 18 e seguenti del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.

RICORRE

A Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, quale Giudice a Quo, affinchè eserciti la relativa cognizione e decida la controversia ai sensi dell’art. 36 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992, e s.m..

PREMESSO CHE

1)   a titolo di acconto e saldo dell’IRAP per i periodi in oggetto l’istante ha provveduto a versare l’importo complessivo di  € xxx5,63 (all. 1) come di seguito determinato :

Periodo di riferimento Codice Tipologia Importo Data versamento
2011 3800 Saldo xx76 06.08.2012
2012 3812 1^rata acc.to xxx,92 06.08.2012
2012 3813 2^ rata acc.to xxxxx95 30.11.2012
Totalexx xxx3

2)   con l’istanza del 27.02.2014 (all. 7 ) il  ricorrente ha chiesto il rimborso di quanto versato con gli interessi di legge all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari ( racc.ta n.xx48-5 del xxxxx.2014 ), eccependo l’illegittimità del prelievo Irap per violazione dei principi sostenuti dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 156 del 2001;

RILEVATO CHE

– Con la legge 662/96 (commi 143 e 144 dell’art. 3) di accompagnamento  alla Finanziaria 1997 è stata istituita l’Irap (imposta regionale sulle attività produttive),  la cui disciplina è stata poi statuita dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

– l’art.2, stabilisce quale presupposto impositivo dell’IRAP l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi;

– L’Irap non colpisce né il reddito, né il consumo, né il patrimonio, bensì colpisce un indice di capacità contributiva che viene individuato “nell’esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni e servizi” ;

MOTIVI DEL RICORSO

FATTO

      Il ricorrente ha iniziato l’attività di agente di commercio di prodotti alimentari l’0xxxx in forma di ditta individuale ( all. 3 certificato visura camerale), costituendosi con il coniuge in impresa familiare il xxxxxxx (all.4  fotocopia dell’atto dichiarativo di impresa familiare) ed ha sempre volto l’attività personalmente, senza dipendenti, né collaboratori utilizzando nello svolgimento del lavoro quotidiano i minimi comuni mezzi necessari, quali il telefonino, fax, scrivania, e n. 1 automezzo, come si evince dal registro dei beni ammortizzabili che si allega in fotocopia.(All. 5).

Solamente il titolare dell’impresa possiede i requisiti, le conoscenze tecniche e specifiche necessarie per l’espletamento dell’attività di agente di commercio, avendo conseguito l’iscrizione al ruolo degli agenti di commercio a seguito di mandato dell’impresa rappresentata; egli è quindi il fulcro attorno al quale si svolge l’attività ed in assenza del quale l’impresa non avrebbe ragione di esistere.

L’assenza degli elementi quali l’irrilevante strumentazione utilizzata per l’esercizio professionale e lo svolgimento dell’attività senza collaboratori e/o dipendenti sono rilevabili e riscontrabili dalla documentazione allegata, dai dati in possesso dell’Amministrazione tributaria, attraverso l’anagrafe tributaria, (art. 6 della Legge 212 del 27.07.2000).

   L’impresa familiare – art. 230-bis c.c. – in esame è composta da due soggetti: il titolare il quale è regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese ed il coniuge che riveste la posizione tipica del collaboratore dell’impresa familiare, prescindendo dal ruolo operativo svolto nell’ambito della famiglia e dell’impresa. Tuttavia, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva qui allegata (all.8), il coniuge dell’impresa familiare Signora xxxxxxxxxx, non ha mai esercitato l’attività di agente non possedendo i requisiti professionali, né le capacità tecniche, né alcun mandato; l’unico a svolgerla è il marito xxxxxxi.  Non vi è dubbio che nella fattispecie e rispetto alla figura del titolare agente di commercio – per modalità operative -, l’operato del coniuge non contribuisce affatto a configurare le caratteristiche necessarie per definire la presenza  dell’esercizio abituale dell’attività autonomamente organizzata”, nè di tipo quantitativo né qualitativo; vero è, invece, che non solo il quid pluris è un elemento assente, ma addirittura l’inattività, per qualsivoglia ragione, del titolare agente comporterebbe, obtorto collo, la cessazione dell’attività e la chiusura dell’azienda.       

  Non avendo dipendenti non ha istituito alcun libro matricola e paghe, né ha prodotto il modello 770 quale sostituto d’imposta, né è soggetto a contribuzione INAIL, di conseguenza è possibile riscontare l’inesistenza del costo e degli oneri accessori del personale dalla lettura del rigo RG14 del Quadro RG, periodo d’imposta 2011, in cui appaiono €. xxxsostenuti per spese di lavoro autonomo (consulenza fiscale) (all. 6).

  Dal quadro IQ, per la determinazione dell’Irap, è agevole osservare che non  sono stati dedotti oneri per rapporto di lavoro dipendente (all.2).

E’ evidente che l’attività della ricorrente è priva di organizzazione e non utilizza, per l’espletamento dell’attività, impianti complessi il cui funzionamento, diversamente, avrebbe richiesto l’intervento di collaboratori.

Già dalle poche e modeste voci di spesa indicate nel  quadro RG 2011 (all.6) è possibile formarsi il convincimento che non c’è alcuna autonoma organizzazione.

DIRITTO

   La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 156 del 10/05/2001, partendo dal presupposto che l’Irap è un’imposta che si applica sul “valore aggiunto” prodotto dalle attività autonomamente organizzate così come previsto dall’art. 2 del d.lgs 446/97 si è espressa nei seguenti termini:”….E’ evidente che nel caso di un’attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, per l’appunto rappresentato, secondo l’art. 2, dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa”.

Di fatto, la necessità di individuare, caso per caso, la presenza o meno di un’autonoma organizzazione ai fini di determinare l’assoggettamento ad IRAP è stata, dapprima, limitata ai lavoratori autonomi, mentre per gli esercenti un’attività d’impresa, come evidenziato nella citata Sentenza, l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa. Ora, con le Sentenze del 26.05.2009, nn. 12108, 12109, 12110, e 12111, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvono la questione nei termini che si vedrà di seguito.

Va preliminarmente ricordato che circa l’assoggettamento ad IRAP dei lavoratori autonomi e all’individuazione del requisito dell’autonoma organizzazione, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.06.2008, n. 45/E, tenendo conto delle pronunce giurisprudenziali, ha affermato che l’autonoma organizzazione sussiste quando ricorre almeno uno dei seguenti elementi:

         Impiego in modo non occasionale di lavoro altrui;

         Utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l’esercizio dell’attività. 

Secondo la Corte di Cassazione non è utilizzabile né la distinzione civilistica della nozione di imprenditore e lavoratore autonomo, né quella prevista ai fini delle imposte dirette. Infatti, la distinzione tra attività d’impresa e di lavoro autonomo si basa solo su elementi qualitativi, trascurando l’aspetto quantitativo, ovvero la dimensione organizzativa dell’attività e il peso del lavoro personale rispetto all’impiego di mezzi e di lavoro altrui; l’art. 55 del TUIR, considera, infatti, produttive di reddito d’impresa le attività ausiliarie di cui all’art. 2195 c.c., anche se non organizzate in forma d’impresa e la Corte precisa che quanto stabilito per le imposte sul reddito non spiega efficacia ai fini dell’IRAP, la quale risponde a criteri impositivi diversi.

Pertanto, pur ribadendo che ai fini IIDD l’attività esercitata dall’agente di commercio è produttiva di reddito d’impresa, la Corte di Cassazione ritiene che tale qualificazione non sia necessariamente trasferibile in ambito IRAP. Anzi, ribadisce che il principio della soggezione ad IRAP dell’attività di agente è possibile solo nell’ipotesi nelle quali sussista il requisito dell’autonoma organizzazione il quale si ha quando il soggetto contribuente:

         Sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili  ad altrui responsabilità ed interesse;

         Impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

    Per l’agente di commercio è ribadito il principio secondo cui l’assoggettamento ad Irap dell’attività è possibile solo nelle ipotesi in cui sussista il requisito dell’autonoma organizzazione che costituisce accertamento di fatto spettante al Giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato; in tal caso il principio Costituzionale della capacità contributiva, stabilito all’art. 53 Cost., non osta a qualsiasi forma di prelievo che non abbia ad incidere su un flusso di ricchezza reale ed effettivo, non potendo ammettersi la tassazione di basi imponibili fittizie. Alla luce del richiamato principio e della natura “ reale “ dell’imposta regionale sulle attività produttive, l’esercizio di attività ausiliarie di cui all’art. 2195 c.c., fra le quali deve contemplarsi l’attività di agente di commercio, non può essere sic et simpliciter inquadrato nell’ambito della produzione di reddito d’impresa in quanto deve essere comunque verificato il fondamentale requisito della “ autonoma organizzazione “, qualificata come insieme di risorse, mezzi, capitali e lavoro altrui, di carattere abituale, organizzati dal soggetto passivo con modalità suscettibili di conferire il quid pluris di capacità contributiva oggetto dell’Irap (Cass. N. 5067/2014).

   Il D. Lgs. n. 446 del 1997, delineato in  due macro principi impositivi,  prevede che l’imposta, a carattere reale, abbia come presupposto, laddove non si tratti di attività esercitata dalle società e dagli Enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato ( ipotesi in cui l’imposta si applica in ogni caso), “ l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, art. 2.   

Alla luce di quanto esposto, appare del tutto corretto affermare che l’assoggettabilità a IRAP non può essere dichiarata sulla base dell’iscrizione ad albi professionali o camerali, né rilevano l’effettuazione di spese o il possesso di beni strumentali: è invece necessaria la verifica della sussistenza di una “struttura operativa autonomamente organizzata” secondo le caratteristiche connotate dalla giurisprudenza di legittimità. Così la Cassazione nella sentenza n.5067/2014.

P.Q.M.

Il Sottoscritto, richiamando ciascun punto del ricorso,

CHIEDE

  • ·      Che Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento del presente ricorso, dichiari il diritto al rimborso IRAP per la somma di €  xxxxx5,63, oltre interessi come per legge e vittoria delle spese in giudizio.
  • ·      Condanni l’ufficio  al rimborso del tributo, con gli accessori.

Si chiede, infine, che la presente controversia venga discussa in pubblica udienza. 

SI DEPOSITA

  1. 1.    Copia dell’istanza di rimborso indirizzata all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 1 e relativa ricevuta  raccomandata (all.7);
  2. 2.    Fotocopia atto impresa familiare (all. 4);
  3. 3.    Fotocopia visura camerale ( all.3);
  4. 4.    Fotocopia di n. 02 versamenti Irap F/24 per gli anni del xxx06. e 3xxxxxx12  (acconto e saldo) all.1;
  5. 5.    N.5 Fotocopie Registro dei Beni ammortizzabili (all.5);
  6. 6.    Fotocopia RG UNICO 2011 con ricevuta presentazione (all.6) ;
  7. 7.    Fotocopia Mod. Irap 2012 (all.2 );
  8. 8.    Fotocopia dichiarazione sostitutiva.

Putignano 17.06.2014

              Il difensore

 

_________________________

                                                            Rag. Tonio Detomaso

ISTANZA DI RECLAMO/MEDIAZIONE

Ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92.

CONTRIBUENTE:Il Signor xxxxi nato a  xxxxxxxxxxxxxxxil xxxx ed ivi  residente in via xxxxxx n. xxx, codice fiscale xxxxxxxx, agente di commercio, iscritto al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di Bari al n.xxxx del xxxxx, forma “UNICO”,  partita IVA  xxxxxxxxxxx;

DIFENSORE: rappresentato e difeso dal rag. Tonio Detomaso nato a Putignano il 04 settembre 1947, c.f. DTM TNO 47P04 H096B, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 137, sez. A, PEC:    toniodetomaso@pec.it, fax 080/4913207, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, con studio in Putignano, Via Giovanni Pascoli n.27/a, presso il quale il ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio;

Chiede

All’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari in via preventiva ed alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale di Bari di accogliere in via amministrativa le richieste indicate nel ricorso e che qui si intendono integralmente trascritte, unitamente alle motivazioni, e di riconoscere il rimborso dell’Irap corrisposta ma non dovuta come innanzi evidenziato e secondo le previsioni della Circolare n. 34/E del 06.08.2012 dell’Agenzia delle Entrate.

Ai fini della presente procedura di reclamo/mediazione si precisa che il valore della controversia calcolato ai sensi dell’art. 17-bis D.Lgs. 546/92 è di   xxxxxx3   ed il contributo unificato è pari ad €. xx,00.

Procura speciale

Il sottoscritto Sig. xxxxxxxx n questo atto prima compiutamente generalizzato, 

DELEGA

Il difensore Rag. Tonio Detomaso, a sottoscrivere il presente atto ed eventuali motivi aggiunti, nonché a  rappresentarlo e difenderlo in tutte le sue fasi di ogni stato e grado del presente giudizio fiscale, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compreso quelle di proporre istanza di reclamo e mediazione nonché di mediare ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92, trattare, comporre, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, conciliare, transigere, di farsi sostituire in udienza o altrove, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, ratificandone sin d’ora l’operato. Elegge domicilio per tutto il giudizio e per tutto il procedimento di reclamo e mediazione ai sensi del’art. 17-bis D.Lgs. 546/92, presso lo studio sito in Putignano alla via G. Pascoli n. 27/A, CAP 70017.  

Putignano, li 17.06.2014

Firma del committente e delegante 

 

 ______________________________                             

 

                 E’ autentica

               firma del difensore

____________________________

             Rag. Tonio Detomaso

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Il sottoscritto rag. Tonio Detomaso in qualità di difensore abilitato del signor xxxxxxxxxxxxxx nella presente controversia, attesta, ai sensi dell’art. 22, co. 3, del D.Lgs 546/1992, che la presente copia del ricorso/reclamo è conforme all’originale consegnato all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari.                                                                   

                                                                     __________________________

                                                                                  Rag. Tonio Detomaso